Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici

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Oggetto:

Non so se è la sezione giusta ma vorrei informazioni circa la commercializzazione di prodotti biologici.

Per il commercio di prodotti ortofrutticoli biologici da parte di un grossista che commercia anche prodotti non biologici è necessario un riconoscimento particolare? Nello specifico vengono commercializzate cassette di frutta e verdura etichettate ma non confezionate.

Per me è un argomento sconosciuto. Ringrazio chiunque sappia rispondermi

Claudia


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Oggetto: Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici
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Oggetto:

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e alletichettatura dei prodotti biologici e che abroga il

regolamento (CEE) n. 2092/91

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita

attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione

relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto

delle disposizioni del presente regolamento nell’ambito dell’impresa

biologica sotto il suo controllo;

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione

biologica, l'etichettatura e i controlli

 

CAPO 4

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Articolo 30

Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici

e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per

impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici

e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore

mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati

relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di

ricevimento dei prodotti.

Articolo 31

Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

 

Articolo 33

Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Articolo 35

Magazzinaggio dei prodotti


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Oggetto:

Integrazione:

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

 

Articolo 28

Adesione al sistema di controllo

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione

al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano

o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1,

paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro

in cui l’attività stessa è esercitata;

b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo

27.

 

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV

CONTROLLI

CAPO 1

Requisiti minimi di controllo

Articolo 63

Regime di controllo e impegno dell'operatore


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Oggetto:

In aggiunta:

0018354-27/11/2009 DM MIPAAF

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e

successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti

biologici

 

Articolo 9

Sistema di controllo

1) Tracciabilità - art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007

In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27

paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodòtti in tutte le fasi della produzione,

preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli

operatori controllati.

2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007

2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la "notifica di

inizio attività", provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma

competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.

L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma,

presenta "notifica di variazione" alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la

notifica ed invia la "notifica di inizio attività" alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio

ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di

prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i

requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.

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Parole chiave (versione beta)

controllo, prodotto alimentare biologico, produzione, imballaggi, tracciabilita, magazzinaggio, requisiti, frutta, confezionamento, grossista, autorita competente, prodotto

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