REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2007
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91
TITOLO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita
attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione
relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto
delle disposizioni del presente regolamento nell’ambito dell’impresa
biologica sotto il suo controllo;
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli
CAPO 4
Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti
Articolo 30
Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione
Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici
e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per
impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici
e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore
mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati
relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di
ricevimento dei prodotti.
Articolo 31
Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità
Articolo 33
Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori
Articolo 35
Magazzinaggio dei prodotti