Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Oggetto:

Non so se è la sezione giusta ma vorrei informazioni circa la commercializzazione di prodotti biologici.

Per il commercio di prodotti ortofrutticoli biologici da parte di un grossista che commercia anche prodotti non biologici è necessario un riconoscimento particolare? Nello specifico vengono commercializzate cassette di frutta e verdura etichettate ma non confezionate.

Per me è un argomento sconosciuto. Ringrazio chiunque sappia rispondermi

Claudia


replyemailprintdownloadaward

Oggetto: Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e alletichettatura dei prodotti biologici e che abroga il

regolamento (CEE) n. 2092/91

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita

attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione

relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto

delle disposizioni del presente regolamento nell’ambito dell’impresa

biologica sotto il suo controllo;

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione

biologica, l'etichettatura e i controlli

 

CAPO 4

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Articolo 30

Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici

e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per

impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici

e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore

mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati

relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di

ricevimento dei prodotti.

Articolo 31

Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

 

Articolo 33

Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Articolo 35

Magazzinaggio dei prodotti


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Integrazione:

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

 

Articolo 28

Adesione al sistema di controllo

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione

al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano

o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1,

paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro

in cui l’attività stessa è esercitata;

b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo

27.

 

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV

CONTROLLI

CAPO 1

Requisiti minimi di controllo

Articolo 63

Regime di controllo e impegno dell'operatore


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

In aggiunta:

0018354-27/11/2009 DM MIPAAF

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e

successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti

biologici

 

Articolo 9

Sistema di controllo

1) Tracciabilità - art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007

In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27

paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodòtti in tutte le fasi della produzione,

preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli

operatori controllati.

2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007

2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la "notifica di

inizio attività", provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma

competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.

L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma,

presenta "notifica di variazione" alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la

notifica ed invia la "notifica di inizio attività" alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio

ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di

prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i

requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.

……………………


replyemailprintdownloadaward



Parole chiave (versione beta)

controllo, prodotto alimentare biologico, produzione, requisiti, imballaggi, tracciabilita, magazzinaggio, prodotto, frutta, confezionamento, grossista, autorita competente

Discussioni correlate