Riporto le considerazioni espresse da un Organismo di controllo Bio in merito al caso che ho esposto.
L’uso in etichettatura del termine riferito alla produzione biologica è normato dall’art. 23 del reg. Ce 834/07, secondo il quale è previsto l’utilizzo del termine in riferimento all’etichettatura e alla pubblicità del prodotto e non dell’azienda. In questo articolo si dice anche che i termini di riferimento al bio non possono essere utilizzati nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del Reg. CE 834/07.
Purtroppo capita che l’azienda si registri alla Camera di commercio con una ragione sociale che include un riferimento al biologico, ma la Repressione Frodi può contestare l’utilizzo improprio del termine in una Ragione Sociale. L’utilizzo di un riferimento al biologico nella ragione sociale è ammesso solo se l’azienda si è registrata prima dell’entrata in vigore del Reg. CE 2092/91 (vecchio regolamento del biologico). Successivamente a quella data,il fatto non è più lecito.
In questo caso l’etichettatura del prodotto può essere in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 del D.lvo 109/92 secondo cui l’etichettatura deve essere realizzata in modo da :
· non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
· non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
Il reato di frode in commercio punisce la vendita di una cosa per un’altra o comunque la vendita di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita (art. 515 Codice Penale). Sarebbe il caso piuttosto di un soggetto che etichetta un prodotto come prodotto biologico quando questo non lo è o semplicemente non è certificato.
Io aggiungo anche che, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.109/1992, etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari sono equiparate:
Art. 1
Campo di applicazione
1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.