Ciao Alf,
ho letto il tuo link, per quanto riguarda il punto che ti riporto di seguito
mancato rispetto delle condizioni di conservazione esplicitamente indicate sulle confezioni ("conservare in luogo fresco ed asciutto", "non esporre ai raggi solari o a fonti di calore", ecc.): situazioni tipiche dei prodotti esposti nelle vetrine dei negozi...;
hai dei riferimenti più precisi? normativa o giurisprudenza?
purtroppo è un caso di cui mi sto occupando.
Grazie saluti
Alfredo
scusami aggiungo più precisamente per quanto riguarda conservare in luogo fresco ed asciutto.
Grazie
Alfredo
Avrai certo notato che l'argomento è già stato oggetto di altre discussioni: Definizione di "fresco e asciutto" , Temperatura ambiente VS luogo fresco e asciutto
Non saprei cos'altro aggiungere, se non fornirti gli estremi di alcune situazioni giurisprudenziali che, forse, potrebbero esserti utili. Se non recuperi i testi, contattami privatamente:
Tribunale di Rovereto
Sede periferica di Riva del Garda
Sent. n. 420/00 del 21.11.00; est. Dies, imp. Beccari
Massima
Formaggio grana in tranci. Esposizione per la vendita a temperatura ambiente in supermercato. Cattivo stato di conservazione. Mancato accertamento in concreto del deterioramento. Irrilevanza. Reato di cui all'art. 5, lett. b) L. 283/62. E' reato di pericolo presunto. Responsabilità in capo al gerente l'esercizio. Sussistenza. Responsabilità in capo al dirigente delegato. Esclusione
CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite Penali
Sent. n. 15, R.G. 34447/95 - Ud. 27 settembre 1995
Pres. Guasco; Rel. Pisanti; Ric. Timpanaro
Massima
Detenzione, per la preparazione di cibi, di sostanze alimentari scadute di validità. Reato ex art. 5, lett. b), L. 283/62. Non integra. Inaccettabile equiparabilità di prodotti scaduti a quelli in cattivo stato di conservazione. Alterazione o degradazione devono essere dimostrate in concreto con mezzi di prova ( analisi chimiche e microbiologiche)
Pretura di Milano
Sent. n. 4416/99 del 28.2.2000; est. Imprudente, imp. Bertolaso
Massima
Acque minerali e bibite in contenitori di plastica esposti al caldo estivo. Cattivo stato di conservazione. Reato di cui all’art. 5 lett. b) L. n. 283/62. Insussistenza.
Cass. Pen. Sez. III
Sent. n. 432 del 22.02.02; Pres. Toriello, ric. Giacobbe
Massima
Acqua minerale in contenitori PET. Detenzione all'esposizione della luce solare. Cattivo stato di conservazione
Cass. Pen Sez. III
Sent. n. 5528 del 23.3.98; Pres. Giammanco, ric. D.M.M.
Massima
Latte fresco pastorizzato confezionato. Detenzione a temperatura superiore alla prescrizione di legge. Cattivo stato di conservazione. Reato di cui all'art. 5 lett. b), L. n. 283/62. Sussistenza.
E’ mia opinione che spesso si tratta di modalità di conservazione enunciate dai produttori principalmente a scopo cautelativo proprio.
Vista l’ampia incertezza di questi parametri (fresco, asciutto, temperatura ambiente, fonti di luce, fonti di calore…), le modalità indicate appaiono applicabili con altrettanta incertezza e, conseguentemente, fonti di guai per titolari di depositi, distributori, dettaglianti... in caso di controlli.
Forse, in parecchi casi sarebbe meglio ometterle.
Ciao alf,
sì grazie ne sono a conoscenza ed ho anche partecipato alle disussioni, molto utili le sentenze invece la prima soprattutto che non riesco a trovare puoi inviarmela via mail? te ne sarei grato.
Alfredo
In merito alle osservazioni di trentino:
- Effettivamente le frasi abitualmente usate sono piuttosto generiche, come lo è, del resto, anche la prescrizione normativa:
1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: ... i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; (Decr.to leg.vo 109/92, art. 3, punto 1).
- Sono, inoltre, d'accordo sul fatto che il produttore, almeno in parte, utilizzi tali indicazioni per manlevarsi da eventuali incidenti legati ai controlli che possono avvenire "a valle" (in altre parole, anche se servono a poco, mettiamole, tanto cosa ci costa?).
- Peraltro, ritengo che, nel 2011, sia lecito attendersi che tutti gli OSA (produttori e venditori, grandi e piccoli) siano a conoscenza di quelle nozioni di base utili a conservare nel modo migliore gli alimenti (indipendentemente dalle raccomandazioni stampate sugli imballi).
- Vediamo di capirci: se sulla confezione manca la scritta "tenere lontano da fonti di calore", il negoziante è autorizzato a conservare le tavolette di cioccolato sul calorifero? E in questo caso, ce la possiamo prendere anche con il produttore (a mio avviso no).
saluti
alf
quindi se un azienda conserva dei succhi di frutta sterilizzati e concentrati a temperatura ambiente, ma chi ha prodotto il succo ha aggiunto in etichetta la dicitura conservare a 4°C è soggetta a sanzione?
conservazione, legge 30 aprile 1962 n 283, prodotto, modalita conservazione, temperatura ambiente, calore, legge, acqua minerale, controllo, esposizione, alterazione alimenti, confezione, alimentare, fresco asciutto, pericolo, conservare luogo fresco asciutto, degradazione, confezionamento, olive, genuino, sanzioni, consumatore, base, formaggio, distributore, pastorizzato, latte fresco, tecnologo alimentare, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, operatore settore alimentare, cioccolato, grana, sterilizzato, contaminazione, olio oliva, bevande, prodotto alimentare, conserve, luogo fresco asciutto, analisi chimico fisiche microbiologiche, etichetta, preconfezionato, temperatura, alimenti, parametri, irrancidito, succo frutta
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