Ancora sul cattivo stato di conservazione

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Oggetto:
Nella sentenza della Cassazione che ho appena inserito in Food news si legge:
... colpevole del reato di cui all'articolo 5, lettera b) Legge 283\62 perché, quale titolare di un panificio – biscottificio, deteneva per la vendita tarallucci all'olio d'oliva in cattivo stato di conservazione in quanto irranciditi.
 
Con tutto il rispetto per la Suprema Corte, è il caso di ricordare che l'ampiamente citato art. 5 lettera b) della 283/62 NON riguarda lo "stato" del prodotti bensì, appunto, quello delle modalità di conservazione del prodotto..
Così, infatti, la stessa Cassazione:
" … ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lettera b) L. n. 283/62, lo stato di cattiva conservazione, potendo concernere sia le caratteristiche intrinseche che le modalità di conservazione del prodotto, riguarda tutte quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate, confezionate e messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto."
 
E' pur vero che si tratta di un "errore" assai frequente, ma, proprio per questo, è opportuno che i tecnologi alimentari (almeno loro) non ci caschino.
 
(cfr. Reati alimentari: il "cattivo stato di conservazione" ) 
 
saluti
alf

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Oggetto: Ancora sul cattivo stato di conservazione
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao Alf,

ho letto il tuo link, per quanto riguarda il punto che ti riporto di seguito

mancato rispetto delle condizioni di conservazione esplicitamente indicate sulle confezioni ("conservare in luogo fresco ed asciutto", "non esporre ai raggi solari o a fonti di calore", ecc.): situazioni tipiche dei prodotti esposti nelle vetrine dei negozi...;

hai dei riferimenti più precisi? normativa o giurisprudenza?

purtroppo è un caso di cui mi sto occupando.

Grazie saluti

Alfredo


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Oggetto:

scusami aggiungo più precisamente per quanto riguarda conservare in luogo fresco ed asciutto.

Grazie

Alfredo


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Oggetto:

Avrai certo notato che l'argomento è già stato oggetto di altre discussioni: Definizione di "fresco e asciutto" , Temperatura ambiente VS luogo fresco e asciutto

Non saprei cos'altro aggiungere, se non fornirti gli estremi di alcune situazioni giurisprudenziali che, forse, potrebbero esserti utili. Se non recuperi i testi, contattami privatamente:

Tribunale di Rovereto

Sede periferica di Riva del Garda

Sent. n. 420/00 del 21.11.00; est. Dies, imp. Beccari

Massima

Formaggio grana in tranci. Esposizione per la vendita a temperatura ambiente in supermercato. Cattivo stato di conservazione. Mancato accertamento in concreto del deterioramento. Irrilevanza. Reato di cui all'art. 5, lett. b) L. 283/62. E' reato di pericolo presunto. Responsabilità in capo al gerente l'esercizio. Sussistenza. Responsabilità in capo al dirigente delegato. Esclusione

 

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni Unite Penali

Sent. n. 15, R.G. 34447/95 - Ud. 27 settembre 1995

Pres. Guasco; Rel. Pisanti; Ric. Timpanaro

Massima

Detenzione, per la preparazione di cibi, di sostanze alimentari scadute di validità. Reato ex art. 5, lett. b), L. 283/62. Non integra. Inaccettabile equiparabilità di prodotti scaduti a quelli in cattivo stato di conservazione. Alterazione o degradazione devono essere dimostrate in concreto con mezzi di prova ( analisi chimiche e microbiologiche)

Pretura di Milano

Sent. n. 4416/99 del 28.2.2000; est. Imprudente, imp. Bertolaso

Massima

Acque minerali e bibite in contenitori di plastica esposti al caldo estivo. Cattivo stato di conservazione. Reato di cui all’art. 5 lett. b) L. n. 283/62. Insussistenza.

 

Cass. Pen. Sez. III

Sent. n. 432 del 22.02.02; Pres. Toriello, ric. Giacobbe

Massima

Acqua minerale in contenitori PET. Detenzione all'esposizione della luce solare. Cattivo stato di conservazione 

 

Cass. Pen Sez. III

Sent. n. 5528 del 23.3.98; Pres. Giammanco, ric. D.M.M.

Massima

Latte fresco pastorizzato confezionato. Detenzione a temperatura superiore alla prescrizione di legge. Cattivo stato di conservazione. Reato di cui all'art. 5 lett. b), L. n. 283/62. Sussistenza. 

 





 


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Oggetto:

E’ mia opinione che spesso si tratta di modalità di conservazione enunciate dai produttori principalmente a scopo cautelativo proprio.

Vista l’ampia incertezza di questi parametri (fresco, asciutto, temperatura ambiente, fonti di luce, fonti di calore…), le modalità indicate appaiono applicabili con altrettanta incertezza e, conseguentemente, fonti di guai per titolari di depositi, distributori, dettaglianti... in caso di controlli.

Forse, in parecchi casi sarebbe meglio ometterle.


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Oggetto:

Ciao alf,

sì grazie ne sono a conoscenza ed ho anche partecipato alle disussioni, molto utili le sentenze invece la prima soprattutto che non riesco a trovare puoi inviarmela via mail? te ne sarei grato.

Alfredo


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Oggetto:

In merito alle osservazioni di trentino:

- Effettivamente le frasi abitualmente usate sono piuttosto generiche, come lo è, del resto, anche la prescrizione normativa:

1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: ..i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; (Decr.to leg.vo 109/92, art. 3, punto 1).

- Sono, inoltre, d'accordo sul fatto che il produttore, almeno in parte,  utilizzi tali indicazioni per manlevarsi da eventuali incidenti legati ai controlli che possono avvenire "a valle" (in altre parole, anche se servono a poco, mettiamole, tanto cosa ci costa?).

- Peraltro, ritengo che, nel 2011, sia lecito attendersi che tutti gli OSA (produttori e venditori, grandi e piccoli) siano a conoscenza di quelle nozioni di base utili a conservare nel modo migliore gli alimenti (indipendentemente dalle raccomandazioni stampate sugli imballi).

- Vediamo di capirci: se sulla confezione manca la scritta "tenere lontano da fonti di calore", il negoziante è autorizzato a conservare le tavolette di cioccolato sul calorifero? E in questo caso, ce la possiamo prendere anche con il produttore (a mio avviso no).

saluti

alf


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Oggetto:

quindi se un azienda conserva dei succhi di frutta sterilizzati e concentrati  a temperatura ambiente, ma chi ha prodotto il succo ha aggiunto in etichetta la dicitura conservare a 4°C è soggetta a sanzione?


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Oggetto:

Temo proprio di sì.


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Parole chiave (versione beta)

conservazione, legge 30 aprile 1962 n 283, prodotto, modalita conservazione, temperatura ambiente, legge, calore, alimentare, fresco asciutto, pericolo, conservare luogo fresco asciutto, degradazione, confezionamento, acqua minerale, controllo, esposizione, alterazione alimenti, confezione, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, operatore settore alimentare, cioccolato, grana, sterilizzato, contaminazione, olio oliva, bevande, prodotto alimentare, conserve, luogo fresco asciutto, analisi chimico fisiche microbiologiche, etichetta, preconfezionato, temperatura, alimenti, parametri, irrancidito, succo frutta, olive, genuino, sanzioni, consumatore, base, formaggio, distributore, pastorizzato, latte fresco, tecnologo alimentare

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