Corresponsabilitą per indicazioni di etichettatura

TAFF: Talkin“about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Corresponsabilitą per indicazioni di etichettatura --> M3731

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Corresponsabilitą per indicazioni di etichettatura. Se desideri partecipare alla discussione č necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Corresponsabilitą per indicazioni di etichettatura

Prima del 1962, il commerciante era tenuto a operare verifiche sulla propria merce, prima di porla in vendita, anche se questa gli era fornita in confezioni originali.

Le cose cambiarono radicalmente con l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1962 n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed in particolare con il suo articolo 19:

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione."(cfr. Reati alimentari: le responsabilità del commerciante). Reati alimentari: le responsabilità del commerciante)

Ora, è innegabile che l'etichettatura sia un requisito estrinseco, quindi, in prima battuta, il venditore risponde della sua correttezza unitamente al fabbricante che l'ha redatta. Ci sono, però, a mio avviso, alcune discriminanti:

- la prima riguarda le caratteristiche del venditore (il grande centro commerciale non può essere equiparabile, quanto a competenze, alla povera vecchina che gestisce il piccolo negozietto)

- la seconda riguarda le eventuali carenze normative dell'etichetta: un conto è la mancanza di TMC/scadenza, altro è la presenza di ingredienti non ammessi (lo stesso art. 19 esclude "la composizione dei prodotti"), sebbene io, dal grande centro commerciale di cui sopra, mi attendo verifiche a 360 gradi.

Saluti!

alf



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

confezione, legge, alimentare, composizione, verifica, requisiti, bevande, etichetta, produzione, sanzioni, tmc, alterazione alimenti, igienico, ingrediente

Discussioni correlate (versione beta)









IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilitą sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.