Allegato II del Reg. CE 1333/2008: i carry-over

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Oggetto: Allegato II del Reg. CE 1333/2008: i carry-over

Ritorno a parlare dell'allegato II (regolamento 1333/2011) per analizzare un altro aspetto piuttosto interessante.

Il suddetto regolamento, all'articolo 18, recita:

Principio del trasferimento

1. La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto;

Nel DM 209/96 troviamo concetti analoghi:

Art. 7 Principio del riporto

1. La presenza di sostanze coloranti è ammessa: a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell'all. IV, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto;

Art. 16 Principio del riporto

1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile: a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all'art. 15, comma 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto;

(Piccola parentesi linguistica: i due termini italiani esprimono ciò che, da sempre, gli addetti ai lavori chiamano carry-over.)

L'articolo 18 rimanda all'allegato II e precisamente alle due tabelle della parte A:

Tabella 1 - Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

Tabella 2 - Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

Confrontando gli alimenti elencati in tabella 1 con quelli di cui all'art.15, comma 3 del DM 209/96 si nota un'unica differenza: nella tabella 1 mancano gli “alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel D. L.vo 27.1.92, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute”. Non saprei dire perché.

Confrontando gli alimenti elencati in tabella 2 con quelli di cui all'allegato IV del DM 209/96 si nota un'unica differenza: la tabella 2 elenca il latte intero, mancante nell'allegato IV. In questo caso, direi che l'integrazione è doverosa.

Vi sono, poi, numerose differenze nella definizione dei singoli alimenti, ma non mi sembrano fondamentali, almeno in questo contesto.

C'è un altra differenza importante.

L'allegato IV del DM 209/96 così inizia:

Prodotti alimentari che non devono contenere additivi coloranti, salvo i casi specificamente contemplati agli All. V, VI, VII

(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il principio del "riporto" qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti sostanze coloranti ammesse)

Come si vede, si tratta di due deroghe significative (specie la seconda, che mi pare, addirittura, contraddica quanto affermato nell'articolo 7).

Al contrario, le due tabelle dell'allegato II non ammettono deroghe: negli alimenti elencati non è applicabile il carry-over, punto e basta!

Saluti (e spero di non avervi annoiato troppo).

alf



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Parole chiave (versione beta)

alimenti, additivi, colorante, ingrediente, prodotto alimentare, alimentare, regolamento ce n 1333 2008, latte intero, lavoro

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