Riferisco il caso di un produttore che riteneva di poter utilizzare un additivo in un alimento composto in virtù del principio del trasferimento:
RegCE 1333/2008
Art.18
1. La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:
a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto;
Ad un attento esame letterale del RegCE 1333/2008, troviamo i termini:
- impiego/ utilizzo che riguardano l’effettiva aggiunta diretta di additivi nella produzione di alimenti;
- presenza, riguardante gli additivi trasferiti/portati all’alimento composto da uno o più dei suoi ingredienti.
Nel primo caso si applicano i limiti previsti, riferiti al prodotto finito come commercializzato o come preparato per il consumo secondo istruzioni.
Nel secondo caso, la quantità complessiva di additivo nel prodotto composto non deve superare in valore assoluto la quota che potrebbero apportare gli ingredienti nei quali l’additivo è autorizzato come impiego diretto.