I due testi che riporto sembrano escludere, seppure in modo diverso, la possibilità di miscelare oliva e semi.
Reg. CEE 1536/92 Norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e palamita
Art. 4
Qualora i mezzi di copertura utilizzati siano parte integrante della denominazione di vendita, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
l'indicazione "all'olio d'oliva" è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato unicamente l'olio d'oliva; è esclusa qualsiasi miscela con altri oli;
l'indicazione "al naturale" è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato il succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura) o una soluzione salina o acqua, con l'aggiunta eventuale di erbe, spezie o aromi naturali, quali definiti dalla Dir. 88/388/CEE (G.U. n. L 184 del 22.6.88, pag. 61);
l'indicazione "all'olio vegetale" è riservata ai prodotti per i quali vengono utilizzati oli vegetali raffinati, anche miscelati;
ogni mezzo di copertura utilizzato deve essere indicato in modo chiaro ed esplicito con la denominazione commerciale usuale
Reg. CEE 2136/89 Stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e prodotti affini (Titolo così sost. da Reg. CE 1181/2003)
Art. 5
Ai fini della denominazione di vendita di cui all'art. 7, si distinguono i seguenti mezzi di copertura, con o senza aggiunta di ingredienti supplementari:
1) olio d'oliva;
2) oli vegetali raffinati, compreso l'olio di sansa di oliva, utilizzati separatamente o mescolati;
3) salsa di pomodoro;
4) succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura), soluzione salina o acqua;
5) marinate con o senza vino;
6) qualsiasi altro mezzo di copertura, a condizione che sia chiaramente distinto dai mezzi di copertura definiti nei punti da 1) a 5).
Questi mezzi di copertura possono essere mescolati tra loro, ad eccezione dell'olio di oliva che non può essere mescolato con altri oli.