Buongiorno a tutti ,
riprendo il tema del principio di trasferimento per sottoporre alla vostra attenzione il dubbio che mi sono posta sull'opportunità di dichiarare in etichetta un additivo presente in uno degli ingredienti di un prodotto finito.
Premetto che si tratta di un additivo autorizzato utilizzato in una miscela di oli vegetali per la categoria di prodotto considerata ( Alimento a fini medici speciali per bambini ) ;
A questo punto analizzando la normativa, l'art. 20 del Reg. 1169/2011 prevede quanto segue:
Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti
"Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento: .... b) gli additivi e gli enzimi alimentari: i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; ...".
Il problema è che, secondo le previsioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/324 DELLA COMMISSIONE, il principio del trasferimento non vale per gli "Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013, compresi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia".
Da qui il mio dubbio se, considerato quanto sopra, l'additivo contenuto in un ingrediente composto per questa particolare tipologia di alimento ( per cui non può essere considerato valido il principio di trasferimento) debba necessarimente essere indicato in etichetta o se si possa omettere
Potete aiutarmi voi ?
Grazie mille per ogni spunto in merito
F.I.