In base alla 1935/2004 ho capito bene se dico che:
- l azienda che produce alimenti è tutelata legalmente se nell utilizzo dell imballo e la relativa vendita traccia il fornitore dell imballo?
- è un surplus per l azienda alimentare che utilizza l imballo tracciare l imballo singolo se questo ha un codice/lotto singolo...
Il problema maggiore potrebbe nascere nel momento in cui dovessi richiamare un prodotto causa imballo difettoso. Nel primo caso dovrei ritirare tutti i prodotti contenuti nell imballo difettoso dello stesso fornitore, nel secondo caso riuscirei ad isolare un singolo lotto/partita/lavorazione di imballi.
Spero di essermi spiegato in maniera decente.
Attendo commenti...
Partendo dal presupposto che non sono un giurista, mi verrebbe da risponderti che è senz'altro indispensabile tracciare il fornitore, ma è anche altrettanto importante tracciare l'imballaggio (almeno suddividendolo per consegna, ossia per documento di trasporto - DDT - con cui ti è stato consegnato). Questo, al fine di consentire alla macchina della rintracciabilitàdi avanzare senza incepparsi.
Tracciare un fornitore potrebbe essere un'operazione relativamente semplice: mettiamo ad esempio che una ditta si avvalga di un singolo fornitore per tipologia di imballo.
Il problema sta nel riuscire a mettere in condizione il fornitore di avvisare, a sua volta, il suo fornitore (se lo ha) e gli eventuali altri clienti a cui abbia consegnato il medesimo imballo "incriminato".
Quando il Regolamento 1935/2004 parla dell'attribuzione della responsabilità penso si riferisca proprio a questo... Occorre non intralciare la rintracciabilità dell'imballo da valle a monte.
Il fatto che un'azienda a valle della filiera impedisca per propria negligenza di risalire all'identificazione dell'origine del problema potrebbe essere interpretato come una sorta di concorso di colpa...
Questa è la mia personalissima opinione e mi piacerebbe veramente avere il parere di qualcuno che di legge se ne intende..
Tracciare un fornitore potrebbe essere un'operazione relativamente semplice: mettiamo ad esempio che una ditta si avvalga di un singolo fornitore per tipologia di imballo.
Il problema sta nel riuscire a mettere in condizione il fornitore di avvisare, a sua volta, il suo fornitore (se lo ha) e gli eventuali altri clienti a cui abbia consegnato il medesimo imballo "incriminato".
Quando il Regolamento 1935/2004 parla dell'attribuzione della responsabilità penso si riferisca proprio a questo... Occorre non intralciare la rintracciabilità dell'imballo da valle a monte.
Il fatto che un'azienda a valle della filiera impedisca per propria negligenza di risalire all'identificazione dell'origine del problema potrebbe essere interpretato come una sorta di concorso di colpa...
Questa è la mia personalissima opinione e mi piacerebbe veramente avere il parere di qualcuno che di legge se ne intende..