Professione di Tecnologo Alimentare

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Oggetto: Professione di Tecnologo Alimentare
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LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Promulga la seguente legge:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Titolo di tecnologo alimentare – Abilitazione

1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo
2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27.
2. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari.

Art. 2. Attività professionale

1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:

a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;
b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;
c) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;
d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;
e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d);
f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione alimentare;
g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;
i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;
m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agro-alimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.

2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresì svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.

3. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi, quando tali attività siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.

Art. 3. Esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare è obbligatoria l'iscrizione all'albo dì cui all'articolo 27.

2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. In tal caso, essi possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.

3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 è conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati.

4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi.

5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4. Segreto professionale

1. L'iscritto all'albo dei tecnologi alimentari ha l’obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività.

Art. 5. Vigilanza

1. L'ordine dei tecnologi alimentari è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6. Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni

1. Gli incarichi relativi all’attività professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.

Art. 7. Riscossione dei contributi

1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dagli articoli 13, comma 1 lettera l), e 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi ai competenti concessionari della riscossione che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette.

2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

3. Il concessionario della riscossione provvede a rimettere agli ordini regionali ed all'ordine nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 8. Personale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini regionali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Lo stato giuridico ed economico di detto personale è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale degli ordini professionali

CAPO II - ORDINI REGIONALI, DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 9. Circoscrizioni territoriali

1. L'ordine dei tecnologi alimentari è costituito, con sede nel capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti.

2. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal consiglio dell'ordine nazionale.

Art. 10. Composizione del consiglio dell'ordine regionale

1. Il consiglio dell’ordine regionale, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 3,.comma 2.

4. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11. Cariche del consiglio dell'ordine - Validità delle sedute

1. Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

3. Per la validità delle sedute del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri che lo compongono.

Art. 12. Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative. Il presidente rilascia la tessera di riconoscimento, nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13. Attribuzioni del consiglio dell'ordine

1. Il consiglio dell'ordine, oltre a quelle eventualmente demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza delle norme che disciplinano la professione;
b) vigila per la tutela del titolo di tecnologo alimentare e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell'albo medesimo;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
g) provvede alla amministrazione dei beni dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;
i) designa i tecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, ed entro la misura massima stabilita dal consiglio dell'ordine nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio dell'ordine nazionale;
n) cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Le delibere del consiglio dell'ordine sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui all'articolo 40, comma 2.

Art. 14. Decadenza dalla carica di membro del consiglio dell'ordine

1. Il componente del consiglio dell'ordine che, senza giustificato motivo non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I componenti decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni, secondo l'ordine di preferenza indicato all'articolo 17, commi 6 e 7.

3. In mancanza di candidati, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 17. I candidati così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

4. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Art. 15. Scioglimento del consiglio dell'ordine

1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione e se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

4. Il commissario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, ove necessario, un comitato di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16. Assemblea degli iscritti all'ordine

1. L'assemblea degli iscritti all'ordine è convocata dal presidente.

2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3.

3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea degli iscritti all'albo per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

5. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria degli iscritti quando lo ritiene opportuno, nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio dell'ordine, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da almeno un quinto degli iscritti all'albo. In tali ultimi casi, il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni. Qualora il presidente non vi provveda, l'assemblea è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine; il procuratore della Repubblica designa un iscritto all'albo a presiedere l'assemblea.

Art. 17. Elezione del consiglio dell'ordine

1. La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

2. Ove si riveli opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

4. Il voto è personale, diretto e segreto.

5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

6. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3.

7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

8. Compiuto lo scrutinio, il presidente, ne proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati.

9. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione.

Art. 18. Costituzione di nuovi ordini - Fusioni

1. Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'articolo 9, comma 1, il Ministro di grazia e giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

CAPO III - ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 19. Ordine nazionale

1. Gli ordini regionali dei tecnoIogi alimentari costituiscono un unico ordine nazionale.

Art. 20. Consiglio dell'ordine nazionale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti dai consigli degli ordini regionali tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni. Il requisito dell'anzianità d'iscrizione si applica a partire dall'undicesimo anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 52.

2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

4. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

5. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Art. 21. Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative.

2. Il presidente convoca il consiglio dell'ordine nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 22. Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
h) determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;
i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.

Art. 23. Designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio dell'ordine nazionale in carica.

3. Si intendono designati a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma I.

4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 24. Incompatibilità

1. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio dì un ordine regionale.

2. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine nazionale.

3. I componenti del consiglio dell'ordine nazionale che abbiano rinunziato, ai sensi dei commi 1 e 2, a tale carica, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli che hanno rinunziato, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano eletto il componente da sostituire.

Art. 25. Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

CAPO IV - ISCRIZIONE ALL'ALBO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Art. 26. Contenuto dell'albo

1. L'albo dei tecnologi alimentari contiene il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione. Esso è compilato secondo l'ordine di anzianità e reca un indice, alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

Art. 27. Iscrizione all'albo - Trasferimenti

1. I requisiti per l'iscrizione all' albo sono:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti;
e) precisare il proprio stato giuridico professionale.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'articolo 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo.

3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

4. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera i), al consiglio dell'ordine nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi.

7. Nel caso di variazione dello stato giuridico professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni.

8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

9. Non è consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

Art. 28. Cancellazione e sospensione dall'albo

1. Al consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall’albo d'ufficio o su richiesta del Ministero di grazia e giustizia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera m), essere sospeso dall'albo.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il provvedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 29. Reiscrizione all'albo successiva alla cancellazione

1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.

2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 30. Comunicazione delle decisioni

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

CAPO V - SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 31. Sanzioni disciplinari

1. Agli iscritti all'albo che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3;
d) la radiazione.

Art. 32. Avvertimento

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità ed è comunicato. all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 33. Censura

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

Art. 34. Sospensione dall'esercizio professionale

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine, sentito il professionista interessato.

2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni.
b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dei casi previsti dall'articolo 35, comma 2, lettera c); il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.
c) l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma dell'articolo 206 del codice penale e l'applicazione di una misura interdittiva ai sensi del codice di procedura penale.

3. Nei casi di cui al comma 2, la sospensione è immediatamente esecutiva, anche qualora sia stato presentato ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 3 1, comma 1, lettera c).

4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 35. Radiazione

1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta; con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali.

2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;
c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l’assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 36. Rapporti del procedimento disciplinare con il procedimento penale

1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo 35, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato, non lo ha commesso.

2. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 37. Prescrizione

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione nel termine di cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Art. 38. Competenza

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine regionale viciniore.

Art. 39. Apertura del procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 33, 34 e 35 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 32, comma 2, su richiesta dell'interessato.

3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto, l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 40. Svolgimento del procedimento disciplinare

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati gli eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglo.

5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «Non essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 41. Notificazione delle decisioni

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 42. Astensione e ricusazione

1. L’astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine regionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine regionale.

3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine ne dà notizia al consiglio dell'ordine nazionale che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

4. Il consiglio competente ai termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono membri che hanno chiesto di astenersi e che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

5. L’astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine nazionale.

7. Se a seguito di astensioni o ricusazione, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine della Lombardia, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo.

Art. 43. Esecuzione provvisoria

1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso.

Art. 44. Reiscrizione all'albo successiva alla radiazione

1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, comma 1, e 30.

3. Il radiato reiscritto all'albo acquista l'anzianità alla data della reiscrizione.

CAPO VI - IMPUGNAZIONI

Art. 45. Ricorsi

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'articolo 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 46. Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed infliggere una sanzione disciplinare più grave.

2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine, nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 47. Irricevibilità del ricorso

1. E’ irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della deliberazione impugnata.

2. Il ricorso è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni. In caso di omessa presentazione della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione.

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato, il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 48. Decisione sul ricorso

1. La decisione sul ricorso contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali la decisione stessa si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'ordine nazionale. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 40, comma 2.

3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza, è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo, ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 49. Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l’ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dal l'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un tecnologo alimentare.

4. Per la finalità di cui al comma 3, per ciascun tribunale e per ciascuna corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali uno in qualità di componente effettivo e uno supplente, scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo si applica a partire dal sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 52.

5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

6. Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50. Determinazione degli onorari e dei criteri per il rimborso delle spese

1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili, le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 51. Restituzione di atti e documenti

1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato, e promuovere la deliberazione del consiglio dell'ordine, che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

Art. 52. Prima formazione dell'albo e costituzione dei consigli degli ordini regionali

1. Nella prima applicazione della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'articolo 53. Qualora gli aventi dritto all'iscrizione in una regione siano in numero inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

2. I commissari, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53, indicono le elezioni per i consigli degli ordini regionali.

Art. 53. Sessione speciale dell'esame di Stato

1. Nella prima applicazione della presente legge, è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneità, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1, lettere a), b), d) ed e), e 2.

2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54. Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione degli albi dei tecnologi alimentari si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, compresi quelli della sessione speciale, si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, da stabilire, rispettivamente, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, e con il decreto di cui all'articolo 53, comma 2.

Art. 55. Regolamento di esecuzione

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i1 regolamento. di esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO


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