Bye!
Giulio
PS: Per qualunque informazione riguardante la professione di Tecnologo Alimentare, vi ricordo che potete contattare direttamente l'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari (http://www.tecnologialimentari.it)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare.
18 novembre 1997. n. 470
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo
alimentare, e in particolare l’articolo 1, comma 2, il quale prevede che, con decreto del
Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari al fine di disciplinare l’esame di
Stato per l’abilitazione all'esercizio della medesima professione;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato
con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 5 ottobre 1995;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 2 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'esame di Stato per l'abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo
alimentare sono ammessi i laureati in scienze e tecnologie alimentari, nonché quelli in scienze
delle preparazioni alimentari.
Art. 2.
1. Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di
tecnologo alimentare sono nominate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri.
2. Il presidente viene scelto tra i professori universitari ordinari, straordinari, associati,
fuori ruolo e a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare.
3. I membri vengono prescelti tra quattro teme designate dal competente Consiglio dell’ordine
professionale, composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare;
b) funzionari, con almeno dieci anni di anzianità di servizio, con mansioni direttive in enti ed
amministrazioni pubbliche con competenza nei settori di controllo e ispezione, ricerca, assistenza e
formazione in campo alimentare;
c) liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale e che non abbiano subito sanzioni disciplinari;
d) dirigenti di industrie alimentari, industrie produttrici di macchine o prodotti per le industrie alimentari, servizi di ristorazione collettiva, organizzazioni commerciali per la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari.
4. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione
all’albo, i Consigli degli ordini possono designare quali membri delle terne di cui alla lettera c)
del comma 2, tecnologi alimentari iscritti all'albo da meno di dieci anni, ai quali non sia mai
stata comminata alcuna sanzione disciplinare.
5. Fino alla costituzione dei Consigli degli ordini le terne dovranno essere designate dal
Consiglio universitario nazionale.
Art. 3.
1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare
consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. La prima prova scritta sarà svolta dal candidato scegliendo uno tra i tre temi proposti
dalla commissione riguardanti l'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro
sicurezza, dell’igiene, della conformità alle norme, della qualità nutrizionale e sensoriale.
3. La seconda prova scritta sarà svolta dai candidati scegliendo uno tra i tre temi proposti
dalla commissione riguardanti gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai
processi tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti.
4. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà concesso ai candidati un tempo di sette
ore.
5. La prova orale consiste in un colloquio relativo alle stesse materie oggetto degli esami
scritti nonché nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avrà una durata non
inferiore a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche di conoscere la
disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa all’ordinamento della professione di
tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 concernente l’attività professionale.
Art. 4.
1. Gli esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo
alimentare hanno luogo ogni anno in due sessioni indetto con ordinanza del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica il quale, con l’ordinanza medesima, indica le sedi, città
sedi di università o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in scienze e
tecnologie alimentari, dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle
attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.
2. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di stato in una qualsiasi delle sedi
indicate nell’ordinanza.
3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami è stabilito per tutte le sedi e per ciascuna
sessione con la stessa ordinanza ministeriale.
4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può
conseguire alcun rimborso della tassa e dei contributi versati.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore
a sei decimi in ciascuna delle prove scritte.
6. Al termine della prova orale la commissione assegna il voto di merito. La prova si considera
superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi.
7. A conclusione dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a
ciascun candidato il voto complessivo.
Art. 5.
1. La tassa di ammissione agli esami è stabilita nella misura determinata dalla normativa
vigente in materia di tassa di ammissione agli esami di Stato.
2. Il contributo da versare all'economato dell'università presso cui il candidato intende
sostenere gli esami viene stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
Art. 6.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni.
Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei ministri
BERLINGUER, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 23
Per chi desiderasse avere maggiori delucidazioni, riporto di seguito i collegamenti diretti ai Siti Ufficiali dei vari Ordini Regionali:
- Ordine dei Tecnologi Alimentari dell'Abruzzo: http://www.otaabruzzo.it/
- Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria: http://www.otabasical.it
- Ordine dei Tecnologi Alimentari del Molise: http://www.otamolise.it/
- Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria: http://www.otalombardialiguria.it
- Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio: http://www.otacl.it
- Ordine dei Tecnologi Alimentari dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria aggregati: http://www.otaeragg.it/
- Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia: http://www.otafvg.it
- Ordine dei Tecnologi Alimentari di Piemonte e Valle d'Aosta: http://www.otap.it
- Ordine dei Tecnologi Alimentari della Puglia: http://www.otapuglia.it
- Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna: http://www.otass.it
- Ordine dei Tecnologi Alimentari di Veneto e Trentino Alto Adige: http://www.otav.org
E per concludere, l'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari: http://www.tecnologialimentari.it
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