Direttiva 2011/91/UE: considerazioni sul numero di lotto

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Oggetto: Direttiva 2011/91/UE: considerazioni sul numero di lotto

Ci sono alcuni elementi che potresti sottoporre al tuo contestante (il successo dell’operazione dipende essenzialmente dalla sua, sua di lui, capacità di ragionare).

Dunque, la definizione esatta (ex direttiva 2011/91) é: Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Le virgolette, quindi, vanno semmai apposte a “praticamente” e non a “identiche” (anche perché, nel mondo reale, le “condizioni identiche” non esistono).

Ciò detto, monodosi prodotte, ad esempio, in parte oggi ed in parte ieri, con gli stessi operatori, gli stessi impianti, le stesse m.p., ecc., possono considerarsi (praticamente) identiche?

Può essere d’aiuto nel succitato ragionamento, un considerando della stessa direttiva:

(11) Data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, dovrebbe spettare all’operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente.

E, comunque, non va dimenticata la ragione per la quale è nato il numero di lotto:

(4) L’indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull’identità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.

Se, quindi, come dici, la rintracciabilità interna è garantita, nulla quæstio.

Auguri.



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Parole chiave (versione beta)

alimentare, impianto, rintracciabilita, pericolo, confezionamento, consumatore

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