Proviamo a rileggere ciò che dice il regolamento:
informazioni obbligatorie: ... il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; e cioè: L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Dunque il nome che compare (comparirà) è quello di chi "commercializza", il che, indubbiamente, non è detto corrisponda a quello di chi "produce" (ma era così anche col 109: l'articolo segnalato da gris.a mostra i casi in cui non ricorreva l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione).
In buona sostanza, questa indicazione non potrà essere utile per individuare l' "origine", tanto è vero che a questo tipo di informazione il regolamento (come del resto anche il 109) dedica una indicazione specifica (il paese d'origine o il luogo di provenienza...).
Tutto ciò non vuol dire che sia vietato inserire indicazioni ulteriori (purchè non in contrasto con la legge, né ingannevoli per il consumatore) del tipo "prodotto nello stabilimento di...", "prodotto da... per conto di ..." e simili: l'unico obbligo, come detto, è che compaia l'identificazione dell'OSA definito dall'art. 8, comma 1.
La questione "origine e provenienza" è complessa (e ciò è dimostrato dai tanti dubbi che continua a suscitare) e la complessità è dettata dai notevoli interessi in gioco, tra i quali (a mio avviso) NON c'è quello di consentire al consumatore scelte consapevoli ecc. ecc. (anche se questo argomento è sfruttato tanto ampiamente quanto strumentalmente).
Per chiarire meglio il mio pensiero ti segnalo questo articolo.
ciao
alf
informazioni obbligatorie: ... il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; e cioè: L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Dunque il nome che compare (comparirà) è quello di chi "commercializza", il che, indubbiamente, non è detto corrisponda a quello di chi "produce" (ma era così anche col 109: l'articolo segnalato da gris.a mostra i casi in cui non ricorreva l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione).
In buona sostanza, questa indicazione non potrà essere utile per individuare l' "origine", tanto è vero che a questo tipo di informazione il regolamento (come del resto anche il 109) dedica una indicazione specifica (il paese d'origine o il luogo di provenienza...).
Tutto ciò non vuol dire che sia vietato inserire indicazioni ulteriori (purchè non in contrasto con la legge, né ingannevoli per il consumatore) del tipo "prodotto nello stabilimento di...", "prodotto da... per conto di ..." e simili: l'unico obbligo, come detto, è che compaia l'identificazione dell'OSA definito dall'art. 8, comma 1.
La questione "origine e provenienza" è complessa (e ciò è dimostrato dai tanti dubbi che continua a suscitare) e la complessità è dettata dai notevoli interessi in gioco, tra i quali (a mio avviso) NON c'è quello di consentire al consumatore scelte consapevoli ecc. ecc. (anche se questo argomento è sfruttato tanto ampiamente quanto strumentalmente).
Per chiarire meglio il mio pensiero ti segnalo questo articolo.
ciao
alf