Preparazione gastronomica a base di formaggio e ricotta

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

ho un dubbio sulla classificazione di un prodotto e sull'elenco degli ingredienti. La denominazione del prodotto sarebbe "crema" ed è costituita da una omogeinizzazione di formaggio e ricotta.

Si può classificare formaggio o preprazione gastronomica?

Inoltre l'elenco degli ingredienti dev'essere costituito dai singoli ingredienti del formaggio e ricotta posti in ordine decrescente o si deve evidenziare i due componenti utilizzati in forma finale (ovvero formaggio e ricotta)?

Grazie

Saluti

Cristina


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Oggetto: Preparazione gastronomica a base di formaggio e ricotta
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Oggetto:

Secondo me:

- Preparazione gastronomica (a base di formaggio e ricotta)

Quanto poi alla dichiarazione degli ingredienti, dipende dal rapporto tra le due componenti. Se, ad esempio, si volesse evidenziare la presenza di formaggio (presumo il componente più pregiato), sarebbe da preferire la forma:

- Ingredienti: formaggio ...% (ingredienti del formaggio), ricotta ...%, eventuali altri ingredienti

In caso contrario sceglierei la forma disaggregata (elenco di tutti i componenti in ordine decrescente). In questo secondo caso, le quantità % di formaggio e di ricotta vanno inserite nella denominazione di vendita.

ciao


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Oggetto:

Grazie,

ma non può rientrare nella categoria formaggio fuso, visto che l'omogeneizzazione avviene a temperatura intorno a 70°C?

 


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Oggetto:

L’espressione «formaggio fuso» è riservata al prodotto della fusione di un formaggio o di una mescolanza di formaggi con eventuale aggiunta di altri prodotti del latte, compresi il latte in polvere, la caseina o concentrato di siero di latte … (Convenzione internazionale su l’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi)

Non sono riuscito a trovare qualcosa di più specifico sui formaggi fusi (se qualcuno ne è al corrente ce lo faccia sapere; l'ho già chiesto in un altro mio intervento senza ottenere alcuna risposta: forse ciò vuol dire che non c'è nulla, comunque rilancio la richiesta) a parte l'obbligo di indicare la presenza di sale (se utilizzato, cfr. 109/92 art. 7) e le prescrizioni relative all'impiego di additivi.

A questo punto direi che, sì, la denominazione “formaggio fuso” è utilizzabile.


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Parole chiave (versione beta)

formaggio, ricotta, ingrediente, formaggio fuso, prodotto, elenco ingredienti, latte, additivi, siero, crema, latte polvere, base, temperatura, sale, quantita, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, preparazione gastronomica, caseina, origine

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