Reg.1169/2011: indicazioni obbligatorie in etichetta

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Oggetto:

Ciao a tutti, avrei una questione da sottoporvi  riguardo alle dichiarazioni obbligatorie da indicare in etichetta secondo il nuovo Reg. 1169/2011.

All’indicazione del nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore da riportare si rifà all’art. 8 par. 1.

Mi sembra di capire che sarà possibile indicare unicamente come nome del responsabile colui che compare come commercializzante il prodotto. In questo modo mi sembra di capire che decade la possibilità di vedere in etichetta l’effettivo luogo di produzione e quindi di capire se chi commercializza è anche chi produce. Particolare  credo non trascurabile nella chiarezza delle informazioni, parlo come consumatore.

Mi sembra quindi che se da una parte il regolamento tende a dare peso al luogo di produzione (individuato   come paese o luogo, soprattutto per i prodotti che vogliamo tutelare in Italia), da un altro lato però, toglierà la possibilità di controllare davvero se chi stà vendendo il prodotto è il reale produttore  a cui magari sono fidelizzata o se questo ha effettuato nel tal caso una semplice commercializzazione dello stesso.

Ho forse interpretato male le intenzioni espresse nel regolamento? E se invece la mia interpretazione è corretta, non trovate questo nuovo modo meno informativo del precedente e che toglie una possibilità di scelta al consumatore?

Grazie

 


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Oggetto: Reg.1169/2011: indicazioni obbligatorie in etichetta
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
Se per "luogo di produzione" intendi la "sede dello stabilimento di produzione", tale indicazione non è obbligatoria per l'1169. D'altra parte, neppure prima "controllare davvero se chi stà vendendo il prodotto è il reale produttore" era sempre possibile: il 109 parlava di "produzione o confezionamento" e di "fabbricante o confezionatore o venditore stabilito nella CE", quindi, da questo punto di vista, poco o nulla è cambiato.

Se invece parliamo di "paese d'origine o luogo di provenienza", tale indicazione è obbligatoria nel caso il cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore... (ma questo era vero anche prima). La materia, comunque, è oggetto di ampie riflessioni (anche legate all'origine delle materie prime): staremo a vedere.

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Oggetto:

Grazie AlfClerici,

scusa se torno sull’argomento, ma avendo partecipato al convegno ad Alessandria in quell’occasione il “luogo di produzione” inteso nel Reg. 1169 è stato specificato come un luogo geografico più ristretto rispetto al Paese (inteso come nazione), quindi come un territorio, città, ecc. e non è stato invece individuato come un sito di preparazione/lavorazione con indirizzo.

Leggendo  il regolamento e partecipando al convegno mi è sembrato di capire che non ci sarà più  etichetta la possibilità di trovare indicato “prodotto per…..(indirizzo del produttore), quando diverso dal commercializzante il prodotto, che invece mi sembra di capire sarà l’unico presente con nome ( o marchio) e indirizzo.

Chiedo scusa se sembro pesante sull’argomento, ma penso sia un punto importante da chiarire sia per il consumatore, sia per i produttori, e non riesco ad avere chiara l’indicazione da seguire.

Grazie


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Oggetto:

Ciao,

ho trovato questo interessante articolo (clicca quì) che se ho capito bene il tuo dubbio dovrebbe chiarire tutto!

Alfredo


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Oggetto:
Proviamo a rileggere ciò che dice il regolamento:
informazioni obbligatorie: ... il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; e cioè: L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Dunque il nome che compare (comparirà) è quello di chi "commercializza", il che, indubbiamente, non è detto corrisponda a quello di chi "produce" (ma era così anche col 109: l'articolo segnalato da gris.a mostra i casi in cui non ricorreva l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione).
In buona sostanza, questa indicazione non potrà essere utile per individuare l' "origine", tanto è vero che a questo tipo di informazione il regolamento (come del resto anche il 109) dedica una indicazione specifica (il paese d'origine o il luogo di provenienza...).
Tutto ciò non vuol dire che sia vietato inserire indicazioni ulteriori (purchè non in contrasto con la legge, né ingannevoli per il consumatore) del tipo "prodotto nello stabilimento di...", "prodotto da... per conto di ..." e simili: l'unico obbligo, come detto, è che compaia l'identificazione dell'OSA definito dall'art. 8, comma 1.
La questione "origine e provenienza" è complessa (e ciò è dimostrato dai tanti dubbi che continua a suscitare) e la complessità è dettata dai notevoli interessi in gioco, tra i quali (a mio avviso) NON c'è quello di consentire al consumatore scelte consapevoli ecc. ecc. (anche se questo argomento è sfruttato tanto ampiamente quanto strumentalmente).
Per chiarire meglio il mio pensiero ti segnalo questo articolo.

ciao

alf

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Oggetto:

Ritengo che informazioni  veritiere e dettagliate sul "percorso/filiera" del prodotto non potranno mai essere considerate non consentite, anzi... auspicabili da parte degli OSA di qualità!


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Oggetto:

Approfitto di questa discussione senza aprirne una ulteriore sul nuovo Regolamento UE.

Più precisamente, per quanto concerne l'indicazione degli allergeni e nel dettaglio il glutine: lavoro in un'azienda alimentare che produce piatti pronti e finora indicavo la presenza di glutine senza necessariamente specificare di quale origine: questo perchè soprattutto negli aromi, mi baso sulle schede tecniche dei produttori che non sempre ne specificano l'origine. Con il nuovo regolamento dovrò richiedere ai produttori che mi specifichino l'origine del glutine in modo da inserirlo in etichetta o è sufficiente rendere evidente il termine glutine?

In pratica, posso continuare ad etichettare così: aromi naturali (contiene glutine) o dovrò necessariamente usare la dicitura aromi naturali (contiene glutine da frumento)??

E un altro chiarimento: nell'art. 19 si legge come sia possibile omettere l'elenco degli ingredienti nel formaggio, nel burro, purchè etc....

Questo mi fa pensare che io in etichetta possa scrivere semplicemente burro, evidenziandolo in quanto allergene, e non necessariamente esplodendone gli ingredienti. E' corretto? così come per il formaggio: l'etichettatura corretta è "formaggio" o formaggio (latte, sale, caglio)?

Grazie, spero di essere stato sufficientemente chiaro

 


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Oggetto:

L'art. 21 dell'1169/11 non lascia molto scampo: riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.

Quindi:

- poiché glutine figura nell'all. II, non ritengo necessario specificare l'origine botanica;

- secondo lo stesso criterio, dato che formaggio o burro non figurano in detto allegato, il termine latte dovrà essere menzionato (fatte salve le prerogative dell'art. 19, che consentono di non menzionare sale, caglio, ... ma certamente non di omettere l'indicazione di allergeni);

- ecc. ecc.

Personalmente, poi, nel caso l'allergene debba essere indicato accanto all'ingrediente, userei sempre la forma “contiene: ,,,”. Es.: formaggio (contiene latte).

Saluti

alf


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Oggetto:

Rimango su questa discussione per sapere qualcosa sul nuovo Reg.1169.

A quanto ho capito, il Regolamento è già in vigore, ma entrerà definitivamente in applicazione a dicembre 2014.

Diverse persone però (fonti autorevoli!) mi hanno detto che di fatto questo regolamento non è ancora in vigore, che ci sono ancora molte cose da chiarire e puntualizzare.

La fine del 2014 sembra molto avanti, ma in realtà non così tanto. Nel mio caso, abbiamo giacenze di etichette e film che durano piuttosto a lungo, quindi vorremmo prenderci per tempo nell'aggiornamento delle etichette.

Secondo voi come bisogna comportarsi?

E' già possibile seguire le regole del nuovo Regolamento e correggere le etichette? Oppure è ancora valido il D.Lgs. 109/92?

Ma, per esempio, se buona parte dei miei prodotti devono essere esportati in altri paesi UE, quale normativa devo seguire? La Dir. 2000/13 è stata abrogata dal Reg.1169, quindi per me ora è valido il Regolamento. In caso di contatti con i miei clienti esteri a quale normativa mi devo riferire?

Scusate le molte domande forse un po' confuse. Spero che qualcuno sappia rispondermi!


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Oggetto:

Dunque:

  • Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 e che non soddisfano i requisiti dell'1169/11 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. (sono più di due anni e mezzo: ma quante scorte avete??)

  • E' già possibile seguire le regole del nuovo Regolamento e correggere le etichette? Certamente sì, sebbene sia utile tenere presente che ci sono ancora molte cose da chiarire e puntualizzare. In altre parole, io aspetterei ancora un po'.

  • Oppure è ancora valido il D.Lgs. 109/92? Il 109/92 è ancora valido, almeno sino a quando verranno emanati eventuali (ripeto, eventuali) testi di raccordo tra la normativa nazionale e le nuove disposizioni comunitarie (es. obbligo dell'indicazione dello stabilimento di produzione).

  • La 2000/13 rimane valida sino al 13 dicembre 2014, quindi, sino a tale data, prodotti etichettati nel rispetto di questa direttiva (cioè, per noi, del 109/92) dovrebbero (ripeto, dovrebbero) essere accettati in ambito UE. La cosa migliore, comunque, è quella di chiedere indicazioni ai clienti.

Ciao

alf


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Parole chiave (versione beta)

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