Predendo lo spunto dall' intervento di alfclerici, che ringrazio, ho affinato la ricerca nel RegCE 1333/2008:
ALLEGATO II
Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso
PARTE A
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2. Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso
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5. I coloranti E 123, E 127, E 160b, E 173 e E 180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.
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Ritengo che sulla confezione di questi coloranti debba comparire: "Non vendibile al consumatore finale" oppure, "Non vendibile al dettaglio".
Per quanto riguarda gli altri additivi (S.E.&O.) tale restrizione "Non destinato alla vendita al dettaglio", con menzione obbligatoria sulla confezione, si ha solo quando parte delle indicazioni di etichettatura art. 22 è sui documenti commerciali:
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
Buon lavoro