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Buongiorno a tutti, lavoro in un'azienda alimentare che produce e confeziona piatti pronti per il consumo.
Oggi un potenziale cliente tedesco mi ha fatto una contestazione nuova per me, riguardo l'utilizzo delle fibre vegetali; mi scrive questo:
"Con le fibre vegetali però abbiamo un problema. Così come le usate voi, non è proprio ammesso in Germania! Le fibre vegetali sono ammesse soltanto come nutriente (Nährstoff) ma non come additivo (Zusatzstoff)! Perché in quantità scarse non ha un valore nutritivo ma soltanto un intenzione tecnologica. Così come sono i prodotti adesso, non possono essere venduti in Germania. L'unica possibilità che abbiamo, è cambiare le fibre vegetali con inulina oppure con farina di riso."
Premetto che noi in etichetta non mettiamo alcun claim salutistico (es. "ricco di fibre") che richiami la presenza di fibre vegetali, che noi utilizziamo per dare maggiore consistenza ai ripieni. Mi chiedo se in Germania sia vigente una legislazione nazionale più restrittiva dal punto di vista dell'etichettatura e come questa si armonizzi col nuovo Reg. CE 1169-2011.
Ho chiesto anche al cliente e sono in attesa di risposta, ma sarei curioso di conoscere il parere di qualcuno qui che può aver avuto già esperienze di questo tipo.
Grazie!
Oggetto: Etichettatura in Germania: utilizzo di fibre vegetali
innanzitutto bene come hai fatto cioè chiedere sempre evidenza di quello che uno dice, per avere un parere preciso dovresti specificare meglio che fibre utilizzi e in che modo sono dichiarate negli ingredienti.
Sono premix di un fornitore che in scheda tecnica dichiara come "fibra vegetale" e che io riporto fedelmente nelle etichette con la stessa terminologia.
Più precisamente sono fibre di carota, di pisello, di agrumi, di Psyllium, di bambù a seconda del prodotto (usiamo premix differenti).
Una prima risposta dal cliente l'ho avuta: gli avevo chiesto di specificare cosa intendesse per "quantità scarse" e lui mi ha detto che intende inferiori al 3%. Ancora però non mi ha mandato un riferimento legislativo con cui confrontarmi.
1. Il presente regolamento ha per oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari.
2. Il presente regolamento si applica all'immissione sul mercato della Comunità di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità e che rientrano in una delle seguenti categorie:
c) prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
d) prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe;
e) prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;
f) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.
Allora, il cliente in questione, cita a supporto il Reg. 1924/2006 e il "Lebens und futtermittelgesetzbuch" (LFGB) del quale sto cercando una traduzione per capire come muovermi...
Sostiene comunque che, se la sostanza non ha proprietà nutrizionali significative (in base appunto al 1924/2006) deve essere considerato additivo e quindi deve essere sottoposto ad approvazione.
Ho chiesto chiarimenti anche al fornitore e sono in attesa di una risposta.
Se ben comprendo l'obbiezione teutonica, le fibre utilizzate in piccola quantità, non possono avere funzioni nutrizionali, QUINDI sono additivi.
Osservo innanzitutto che non mi risulta nessuna norma che imponga quantitativi minimi, al disotto dei quali un nutriente cessa di essere tale. Altro è il caso in cui si voglia evidenziarne la presenza, ma non mi pare questo il caso.
Si potrebbe, casomai, parlare di coadiuvante tecnologico, in quanto esercita “una determinata funzione tecnologica nella lavorazione” (“dare maggiore consistenza ai ripieni” appunto).
Del resto, anche loro parlano di “intenzione tecnologica”, ma, a quanto pare, optano per la versione “additivo”.
D'altro canto, come da tempo sostengo, definire se un determinato prodotto sia “additivo” o “coadiuvante tecnologico” non è sempre facile, almeno stando alle definizioni dei due soggetti:
Additivi alimentari: s'intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé;
Coadiuvanti tecnologici: s'intende ogni sostanza che non è consumata come un alimento in sé;
Additivi alimentari: aggiunti intenzionalmente ad alimenti per uno scopo tecnologico;
Coadiuvanti tecnologici: intenzionalmente utilizzati per esercitare una determinata funzione tecnologica;
A sentire il fornitore, l'etichettatura corretta è appunto "fibra vegetale". L'unico suggerimento che mi danno è specificare quale sia l'origine (quindi, fibra di carota, fibra di pisello, etc). Ritengo che l'etichettatura che ho approntato io sia in linea col Reg. Ce 1169/2011 e immagino che anche se la Germania avesse una normativa ad hoc, essa non potrebbe essere in conflitto con la normativa europea, quindi io opterei per mantenere l'etichetta così come l'ho preparata...anche perchè sull'etichetta c'è la nostra ragione sociale e quindi siamo noi i responsabili...