Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Utilizzo dell'acronimo BBE per tutte le lingue dell'UE, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.
Mi occupo di qualità per un'azienda di comunicazione che, fra le altre cose, si occupa di ideazione e progettazione di etichette e packaging alimentari.
Ricollegandomi ad una precedente discussione intitolata Traduzione in inglese del Termine Minimo di Conservazione e con riferimento all'utilizzo dell'indicazione Best Before End of (abbreviato in BBE), mi chiedevo se è ammesso l'uso in questa forma per tutte le lingue dell'Unione Europea? O deve essere localizzato in ogni lingua? In particolare è ammesso su un'etichetta in italiano?
Grazie,
Massimo
Oggetto: Utilizzo dell'acronimo BBE per tutte le lingue dell'UE
D.Lgs. 109/1992 – Art.3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati
...
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.
Colgo l'occasione per far notare che gli acronimiT.M.C. (Termine Minimo di Conservazione), T.C. (Termine di Consumo, i.e. Data di Scadenza) e probabilmente anche B.B.E., B.E. e analoghi in tutte le lingue UE, non sono ufficiali, bensì solamente comode abbreviazioni molto in uso in ambito tecnico-commerciale.
Ritengo che non possano essere adottate in etichettatura in sostituzione delle corrispondenti frasi estese.
Nemmeno le diciture: Termine minimo di conservazione, Termine di conservazione, Data di scadenza, Scadenza, etc. seguite dalla data sono di per sè corrette, bensì:
Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm o gg/mm/aaaa
Da consumarsi preferibilmente entro fine: mm o mm/aaaa o aaaa
termine minimo conservazione, etichetta, data scadenza, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, sostituzioni, conservazione, preconfezionato, regolamento ue n 1169 2011, qualita, packaging alimenti