Indicazione Allergeni in Vaschette preparate al Supermercato
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Sto redigendo il mio primo Manuale di Autocontrollo per un Supermarcato dotato di:
un Reparto Salumeria
un Reparto Macelleria
un piccolo Reparto Ortofrutta
Vorrei innanzitutto chiedere se, a vostro avviso, tra la documentazione da allegare al Manuale vi siano i seguenti documenti:
la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
le Planimetrie dei locali
la Relazione Tecnica.
Mi piacerebbe inoltre confrontarmi con voi relativamente ad un altro aspetto: il Supermercato in questione prepara vaschette contenenti ad esempio prosciutto o formaggio già affettati.
In questo caso, se non erro, si tratta di prodotti preincartati e pertanto nell'etichetta è sufficiente riportare la denominazione di vendita e gli ingredienti. Nulla riguardo agli allergeni? Ho dato uno sguardo veloceal precedente Manuale, ma sembrerebbero non essere stati presi in considerazione. Secondo voi, non dovrebbero essere indicati, ad esempio nel banco di esposizione dei prodotti?
Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali contributi e mi scuso qualora le domande dovessero risultare banali, ma non è facile iniziare in quanto il campo è veramente molto vasto.
**** Dichiarazione soggetta ad Editing da parte dello Staff ****
Entro alcune settimane (tempo stimato necessario per la presa visione e la corretta assimilazione) le presenti note potrebbero essere rimosse.
In caso di richieste di chiarimento, segnalazioni, suggerimenti e/o critiche (purché costruttive) l'utente è invitato a contattare privatamente lo Staff (attraverso la sezione contatti).
Ringraziamo anticipatamente per la comprensione/collaborazione.
Lo Staff di Talkin'about Food Forum
**** Versione Pre-editing ****
Argomento (i.e. Topic) in cui è stata aperta la Discussione: Legislazione Alimentare
Oggetto della Discussione: info allergeni supermercato
Testo:
Buongiorno a tutti! Sto redigendo il mio primo manuale per un supermarcato con un reparto salumeria, un reparto macelleria e un piccolo ortofrutta. Vorrei innanzitutto chiedervi se la documentazione da allegare al manuale è SCIA+planimetria+relazione tecnica. Inoltre vorrei chiedervi un'altra informazione; il supermercato prepara delle vaschette contenenti ad esempio prosciutto o formaggio già affettati. In questo caso, se non erro, si tratta di prodotti preincartati e pertanto nell'etichetta è sufficiente riportare la denominazione di vendita e gli ingredienti; nulla riguardo agli allergeni? ho dato un occhio al precedente manuale ma non erano minimamente nominati; non devono essere indicati nemmeno ad esempio nel banco di esposizione prodotti? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta e mi scuso qualora le domande dovessero risultare stupide ma non è facile iniziare in quanto il campo è veramente molto vasto..
Oggetto: Indicazione Allergeni in Vaschette preparate al Supermercato
se riporti gli ingredienti, sono dell'idea tu debba farlo anche con indicazione degli allergeni, come richiesto dalla Legislazione vigente.
Se confezioni prima (i.e. prodotto preconfezionato), ritengo tu debba riportarli sulla confezione; mentre se incarti sul momento (i.e. prodotto preincartato), dovresti assicurare che il consumatore possa reperire tali informazioni (ad esempio con un cartello unico, mediante avvertimenti da parte di commessi istruiti, etc.)
Sul fatto che non fossero indicati sul precedente Manuale, probabilmente perchè all'epoca non era ancora entrato in vigore il Reg. (UE) n°1169/2011.
Personalmente consideravo gli alimenti imballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o per la vendita diretta pre-incartati basandomi sulla definizione riportata nel Reg. (UE) n°1169/2011 all'articolo 2 paragrafo 2 lettera e; pertanto direi al cliente che per le vaschette contenenti affettati o formaggi riposte in banchi a Temperatura controllata è sufficiente riportare nell'etichetta la denominazione di vendita e gli ingredienti (secondo quanto riportato nell'Art.16 del D.Lgs n°109/1992); se poi tra gli ingredienti ci dovessero essere degli allergeni sarebbe necessario evidenziarli ad esempio con l'utilizzo di un carattere differente.
Cara Agnese, come puoi vedere, la definizione da te richiamata “non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta ”, cioè proprio quelli di cui ti stai occupando.
La svista è legata alle differenti denominazioni usate: i preimballati dell'1169 corrispondono ai “preconfezionati” del 109.
Ciò detto, e come ho tentato di spiegare nell'articolo che ti ho citato, le vaschette preparate dal tuo supermercato sono, per me e per la Cassazione, preimballati (cioè preconfezionati) e, quindi, devono essere etichettate di conseguenza (art. 9 dell'1169).
Che, poi, la stragrande maggioranza dei punti vendita si comporti diversamente, è altra storia.
Ti suggerirei di far presente tutto ciò ai destinatari del tuo manuale.
stavo riguardardando il Reg (UE) n°1169/2011 e la definizione di Alimento Preimballato non comprende gli alimenti imballati sui luoghi di vendita. Molti di noi speravano in una equiparazione tra gli ex-preincarti e gli ex-preconfezionati, ciò purtroppo non è accaduto.
Giurisprudenza a parte (che si è sviluppata intorno alla vecchia direttiva ed al D.Lgs 109/1992, oggi con una fonte primaria come il Regolamento UE credo che la Giurisprudenza dovrà ripartire quasi da zero...), non ho capito perchè scrivi chele vaschette preparate dal tuo supermercato sono,....preimballati (cioè preconfezionati) e, quindi, devono essere etichettate di conseguenza (art. 9 dell'1169).
Le informazioni sugli Allergeni devono essere forniti al Consumatore anche nel caso degli Alimenti Non Preimballati (ossia gli alimenti imballati sui luoghi di vendita).
Articolo 2 - Definizioni del già citato Reg. (UE) n°1169/2011:
...omissis...
2. Si applicano le seguenti definizioni:
...omissis...
e) «alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore opreimballati per la vendita diretta;
...omissis...
Articolo 44 - Disposizioni nazionaliper gli alimenti non preimballati
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.
« Se il legislatore avesse voluto differenziare i prodotti preincartati da quelli preconfezionati solo per il fatto che le operazioni di imballaggio avvengano o meno all'interno del punto di vendita, non si sarebbe dilungato a descrivere in modo dettagliato le caratteristiche dell'involucro dei prodotti preconfezionati. caratteristiche omesse in sede di definizione dei prodotti preincartati, per i quali, infatti, non è richiesta una particolare confezione sigillata.
...omissis...
la finalità della direttiva CEE è quella di tutelare i consumatori avverso quei prodotti alimentari che vengono inseriti in un involucro sigillato prima di essere proposti in vendita, senza cioè che il consumatore abbia potuto decidere a priori la qualità e la quantità del prodotto acquistato, senza aver verificato la sua provenienza e senza aver assistito alle relative operazioni di confezionamento.
...omissis...
Il prodotto preincartato, invece, non viene imballato prima di essere posto in vendita (e quindi non è proposto come tale al consumatore), ma viene semplicemente avvolto in un involucro (non sigillato) direttamente dal venditore, previa indicazione e scelta del prodotto (sfuso) da parte del consumatore. »
Come si vede, da un lato prevale il diritto del Consumatore ad essere informato (e ciò è indiscutibile, sia rispetto al D.Lgs n°109/1992 che al Reg. (UE) n°1169/2011); mentre dall'altro troviamo l'ovvio interesse del Commerciante (attaccandosi alla faccenda del Preincarto) ad utilizzare imballi quasi del tutto privi di indicazioni.
Ovviamente, con l'arrivo del Reg. (UE) n°1169/2011, tali indicazioni devono comprendere anche gli Allergeni.
Dopodiché, come ho già detto, ognuno è libero di regolarsi come meglio crede, basta che non facciate pagare a me le multe.
(Quanto alle “disposizioni nazionali” evocate dal più volte menzionato Regolamento, temo, se mai arriveranno, che non risolveranno nulla...).
Parole chiave (versione beta)
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