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Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
L 304
54o anno 22 novembre 2011
Oggetto: Etichettatura alimenti - Regolamento (UE) n. 1169/2011
Il regolamento è vasto e, stando a quanto ho potuto osservare sino ad ora, di non immediata fruizione.
Per il momento mi limito ad alcune osservazioni:
1. Tra le direttive abrogate, ve ne sono due che, nel loro recepimento italiano, costituiscono/costituivano (l'abrogazione e la corrispondente applicazione del regolamento avverranno, comunque, nel dicembre 2014) fondamentali punti di riferimento:
- direttiva 90/496/CEE = decr.to leg.vo 77/93 relativo all'etichettatura nutrizionale
- direttiva 2000/13/CE = decr,to leg.vo 109/92 (troppo noto per dire di cosa si occupa)
2. Le norme nazionali di recepimento delle direttive abrogate verranno automaticamente abrogate dal regolamento, per le sole parti in cui quest'ultimo si sovrapponga alla disciplina previgente. Se però le norme nazionali contengono anche disposizioni non coperte dal regolamento, tali disposizioni sopravvivranno e si renderà necessaria un'opera di raccordo con la nuova disciplina. Ciò in quanto le norme nazionali, pur traendo forza da direttive comunitarie, sono dotate di autonoma forza impositiva, e quindi non perdono vigore per il solo fatto che le direttive recepite vengono meno.
Ci torneremo sopra con calma.
saluti
alf
P.S. Il punto 2 non l'ho scritto io, ma un avvocato, e si vede...
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI, parte B, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Inoltre vi è tutto il discorso delle Disposizioni Transitorie (art. 54) da tenere in considerazione...
Come diceva il testo di una canzone di qualche anno fa: Relax, Take It Easy... ;-)
Giulio
ho letto il regolamento (UE) n. 1169/2011 ma vorrei un chiarimento per quanto riguarda la quantità di acqua che si può non dichiarare in etichetta. Nel regolamento si dice che:
art 20 _ Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti
e) l'acqua:
i) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o
ii) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.
quindi decade l'omissione dell'acqua nell'elenco degli ingredienti se aggiunta in quantità inferiore al 5% in peso del prodotto finito, come previsto dal D.Lgs 109/92?