I laboratori/stabilimenti di smielatura e/o di confezionamento di miele sono soggetti al riconoscimento e al marchio di identificazione previsti dal Reg. (CE) 853/2004 per i prodotti di origine animale?
Grazie,
trentino
I laboratori/stabilimenti di smielatura e/o di confezionamento di miele sono soggetti al riconoscimento e al marchio di identificazione previsti dal Reg. (CE) 853/2004 per i prodotti di origine animale?
Grazie,
trentino
Ho tentato una risposta in questa analoga discussione
alf
Ciao Alf,
ti ringrazio anche per il tuo intervento relativo all’ analogo mio quesito
Riconoscimento stabilimenti confezionamento estratti carnei
Post scriptum:
RegCE 853/2004
ALLEGATO I
DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende per:
8. ALTRE DEFINIZIONI
8.1. «Prodotti d'origine animale»:
— alimenti di origine animale, compresi il miele …
Osservazione: cosa ci sta a fare il miele incluso nella definizione di alimenti di origine animale del RegCE 853/2004, se non se ne fa alcun altro cenno?
Per creare confusione…?!
Ciao trentino,
tento una possibile spiegazione. Nei testi si usa spesso rimandare alle definizioni del regolamento (CE) n. 853. Tali definizioni, quindi, devono essere il più possibile accurate. Dato che il miele è indiscutibilmente "di origine animale" è inevitabile che sia stato inserito nella definizione di tale categoria anche se (almeno per il momento, ma non si può mai dire) non se ne parla in nessun altro punto del citato regolamento.
saluti
alf
miele, origine, regolamento ce n 853 2004, alimenti origine animale, animale, confezionamento, scienze tecnologie alimentari, numero riconoscimento comunitario, laboratorio
Luogo di Provenienza, Paese d'Origine e indirizzo produttore
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