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Leggendo il decreto legislativo numero 145 del 15 settembre 2017, viene riportato testualmente:
"La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo l del presente decreto, e' identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento. "
Quindi se ho capito bene ammettendo che un prodotto venga prodotto in Sicilia, e confezionato a Milano si deve indicare solo l'indirizzo di Milano dove è confezionato il prodotto?
Questa cosa mi sembra assurda, ma il testo è chiaro "la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento". Quel "o se diverso", mi fa capire che è obbligatorio inserire la sede di confezionamento.
Spero possiate smentire il mio ragionamento, perchè se no con questa legge non si è concluso nulla, il consumatore non avrà mai le informazioni necessarie e all'azienda comporta solo inutili ristampe.
Grazie.
Oggetto: Sede stabilimento o confezionamento in etichetta
Buonasera Debora, do una mia interpretazione, sperando di risultare utile e che il dibattito si prolunghi con altri interventi di colleghi più esperti.
Il D.Lgs 145/2017 all'articolo 3 riporta "I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011". Anche io la interpreto come te, sembra come se quel "o, se diverso" lasci intendere che la menzione dello stabilimento di produzione decada qualora non coincida con quella di confezionamento, e che solo quest'ultimo si renda necessario menzionare in etichetta. Se i due stabilimenti dovessero coincidere, credo sia accettata la dicitura "prodotto e confezionato nello stabilimento di....."
Spero che qualcuno si unisca alla discussione. A presto.
il D.Lgs 145/2017 "Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)"
all'articolo 3:
"I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011"
-Sarà quindi necessario riportare sull’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, quello dello stabilimento di confezionamento (l’indirizzo potrà essere omesso qualora l’indicazione della località permetta facilmente e in modo immediato l'identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento (se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto).
Casi particolari in cui tali informazioni potranno venire "omesse":
1 ) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento sia la stessa di quella già indicata in etichetta (art. 9 Reg. (UE) n. 1169/2011: indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni),
2) il prodotto preimballato riporti il marchio di identificazione di cui al Regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o il bollo sanitario in base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
3 ) il marchio comprenda già la della sede dello stabilimento
A presto!
Parole chiave (versione beta)
confezionamento, produzione, prodotto, etichetta, consumatore, legge, regolamento ue n 1169 2011, prodotto alimentare, preimballaggio, base, operatore settore alimentare, regolamento ce n 854 2004, alimenti, legislativo, interpretazione, regolamento ce n 853 2004