Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Sede stabilimento o confezionamento in etichetta, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.
Leggendo il decreto legislativo numero 145 del 15 settembre 2017, viene riportato testualmente:
"La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo l del presente decreto, e' identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento. "
Quindi se ho capito bene ammettendo che un prodotto venga prodotto in Sicilia, e confezionato a Milano si deve indicare solo l'indirizzo di Milano dove è confezionato il prodotto?
Questa cosa mi sembra assurda, ma il testo è chiaro "la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento". Quel "o se diverso", mi fa capire che è obbligatorio inserire la sede di confezionamento.
Spero possiate smentire il mio ragionamento, perchè se no con questa legge non si è concluso nulla, il consumatore non avrà mai le informazioni necessarie e all'azienda comporta solo inutili ristampe.
Grazie.
Oggetto: Sede stabilimento o confezionamento in etichetta
Buonasera Debora, do una mia interpretazione, sperando di risultare utile e che il dibattito si prolunghi con altri interventi di colleghi più esperti.
Il D.Lgs 145/2017 all'articolo 3 riporta "I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011". Anche io la interpreto come te, sembra come se quel "o, se diverso" lasci intendere che la menzione dello stabilimento di produzione decada qualora non coincida con quella di confezionamento, e che solo quest'ultimo si renda necessario menzionare in etichetta. Se i due stabilimenti dovessero coincidere, credo sia accettata la dicitura "prodotto e confezionato nello stabilimento di....."
Spero che qualcuno si unisca alla discussione. A presto.
il D.Lgs 145/2017 "Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)"
all'articolo 3:
"I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011"
-Sarà quindi necessario riportare sull’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, quello dello stabilimento di confezionamento (l’indirizzo potrà essere omesso qualora l’indicazione della località permetta facilmente e in modo immediato l'identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento (se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto).
Casi particolari in cui tali informazioni potranno venire "omesse":
1 ) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento sia la stessa di quella già indicata in etichetta (art. 9 Reg. (UE) n. 1169/2011: indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni),
2) il prodotto preimballato riporti il marchio di identificazione di cui al Regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o il bollo sanitario in base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
3 ) il marchio comprenda già la della sede dello stabilimento
A presto!
Parole chiave (versione beta)
confezionamento, produzione, prodotto, etichetta, regolamento ue n 1169 2011, consumatore, legge, prodotto alimentare, preimballaggio, alimenti, legislativo, interpretazione, regolamento ce n 853 2004, base, operatore settore alimentare, regolamento ce n 854 2004