Trasporto alimenti deperibili

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Oggetto:

Salve,
Vorrei denunciare un fatto  importante, ma non so come procedere.
Allo scarico di una cooperativa, ho trovato un macellaio che scaricava della salsiccia senza avere un mezzo di trasporto refrigerato.
Come posso denunciare e segnalare tale fatto?
Inoltre, perchè tutti noi produdottori con bollo CE dobbiamo rispettare rigoramente tutte le norme e  e un semplice macellaio no?
Attendo nostizie.
Grazie mille
Lisa


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Oggetto: Trasporto alimenti deperibili
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ti segnalo il seguente link.

Ho letto velocemente;  se ho capito bene , alle pagg. 17-18 si parla di qualche eccezione alle condizioni di trasporto.

Lascio a te il compito di esame approfondito; fammi cortesemente sapere il risultato.

http://www.ausl.pe.it/dip_e_serv/servizio_veterinario/ufficio_igiene_alimenti/2007/2007_06_06_vademecum_Ferri.pdf


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Oggetto:

Ciao Lisa,

ti consiglio di chiamare il servizio SIAN dell'ULS competente innanzitutto per avere chiarimenti da parte loro sulla questione ed eventualmente segnalare il fatto, di solito sono molto disponibili e competenti, quindi come si dice in questi casi una telefonata non costa nulla!

ciao

Alfredo


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Oggetto:

Classico  non poteva essere diversamente . Con la deroga concessa dal Reg (CE) 853/04 comma 5 lettera ii) (Articolo ambito di applicazione) , consente ai piccoli laboratori annessi alle macellerie ( entro determinati e precisi limiti)  consente la fornitura di piccoli quantitativi di prodotti di alimenti di origine animale .

Premesso che questa attività rientra in ogni caso nel campo di apllicazione dei Vari allegati al Reg (CE) 852/04 e alle preesistenti norme nazionali qualora applicabili ,mi piacerebbe capire se detta situazione afferiva ad insaccati freschi non additivati con additivi ad azione conservante per potere meglio inquadrare

la situazione sotto il profilo tecnico giuridico ( piu esattamente se trattasi di preparazioni a base di carne fresca o prodotti a base di carne ) . Mi spiego nel primo caso ( anche se non applicabile ) abbiamo precisi riferimenti tecnici  per i valori termici da rispettare durante il trasporto .

Nel secondo caso se non erro non vi sono precisi riferimenti tecnico giuridici sui valori di temperatura da rispettare ( Nemmeno nella presisistente normativa nazionale ) . Ne deriva che dovremmo rifarci alle indicazioni apposte dal produttore sulletichetta applicata o sul'eventuale con sottovuoto . Naturalmente valutate dettagliatamente le caratteristiche del prodotto sotto il profilo della sua piu o meno accentuata deperibilità  e della durata in termini temporali della fase di trasporto .

Con riferimento espresso all'allegato II capitolo IV punto sette del Regolamento (CE) 852/04 .  Il trasporto o la detenzione a temperature improprie delle sostanze alimentari , configura il reato contravvenzionale di cui all'articolo 5 lettera B (pienamente in vigore) , il quale sanziona gli alimenti mantenuti e conservati in cattive modalità di conservazione . I quali potranno essere ancora perfettamente genuini e sani , in quanto l'articolo in specie sanziona la loro non corretta conservazione (Come da giurisprudenza univoca e costante )

Saluti Robert

 

 


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Oggetto:

Ciao Robet,

Grazie per la risposta dettagliata.

Mi sono recata alla USL competente per chiedere informazioni, ma l'unica cosa che mi hanno saputo dire è:" se il tratto percorso è un tratto breve anche di 5 min, lo può tranquillamente fare".

Allora ho chiesto se il macellaio aveva l'autorizzazione sanitaria per confezionare sottovuoto....per fartela breve, sembravano amici del macellaio ed io sono tornata a casa senza risposte.

Sono arrabbiata, perchè un macellaio con laboratorio anesse (piccolo, piccolissimo laboratorio annesso) può fare tutto questo, senza l'obbligo di regimi particolari ed io invece con tanto di bollo CE, devo pagare salatissime analisi microbiologiche, chimiche e tutto il resto???

Robert, che strada devo adottare...ci sarà un modo per capire se questo macellaio è in regola?

premetto non sono arrabbiata con il macellaio in quanto persona, ma con il sistema.

Grazie mille.....aspetto una tua risposta

Lisa


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Oggetto:

L'unica cosa che il sig Macellaio e leggittimato a fare e la fornitura di piccoli quantitativi di prodotto ad altri macellai . Questa attività  , deve costituire  una parte limitata  della sua attività  , la quale deve essere prevalentemente destinata alla preparazione e vendità ai consumatori finali . Se l'egregio Signore , esula da questi criteri (Purtroppo non è stata fissata una precisa percentuale  almeno nella mia Regione) , lo si puo rilevare unicamente tramite un accertamento documentale espletato dagli organi preposti alla vigilanza nel settore alimentare . Inoltre a mio sommesso avviso questa attività seppur a carattere marginale , qualora non segnalata nella vecchia Aut San (ex articolo 2 Legge 283/62  o Articolo 29 RD 2012.28 per l'attività di mera vendita delle carni  senza ulteriori produzioni  .Attualmente abrogati o privi di valore giuridico)  comporta una integrazione della stessa , la quale se antecedente al D.lgsvo 193/07 è equiparata  alla Denuncia di inizio attività finalizzata alla registrazione di cui al Reg (CE) 852/04

 

Per quanto concerne il trasporto in regime di refrigerazione , Dovresti farmi sapere se i prodotti  provenienti dallo stabilimento munito di riconoscimento  sono del tutto analoghi (composizione i, ingredienti ecc ecc) a quelli prodotti dalla Macelleria con annesso laboratorio . E inoltre i tempi  di durata del trasporto della ditta riconosciuta per fornire il comune acquirente (presumo ) con la macelleria con laboratorio annesso .

Per quanto riguarda il confezionamento mediante sottrazione d'aria ( solo sottovuoto o in atmosfera protettiva ?) , relativamente a quello non in atmosfera prottetiva anni fà ( perdonami non ricordo il periodo esatto) la nostra regione o il Ministero (allora della sanità ) aveva inviato una nota di risposta ad un espresso quesito con la si dava atto  che per il confezionamento mediante sottrazione d'aria , non necessitava specifica autorizzazione sanitaria  (allora vigeva l'articolo 2 della Legge 283/62 . Oggi espressamente abrogato dal D,lgsvo 193/07) e sostituto con la procedura DIA Denuncia inizio attività .

Da quanto sono riuscito a comprendere l'attività del mastro macellaio dovrebbe essere stata autorizzata sotto la vigenza del vecchio Regime autorizzatorio .  In caso contrario alla presentazione della cosiddetta DIA tale attività  va specificata al suo interno .

 

Fammi sapere  Salutoni Robert 

 


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Parole chiave (versione beta)

laboratorio, regolamento ce n 852 2004, valori, confezionamento, fresco, dichiarazione inizio attivita, legge, aria, prodotto, temperatura, autorizzazione sanitaria, legge 30 aprile 1962 n 283, abrogazione, decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, conservazione, prodotto base carne, analisi chimico fisiche microbiologiche, igiene alimenti, preparazioni base carne, alimenti, settore agroalimentare, carne, limite, additivi, regolamento ce n 853 2004, ausl, consumatore, registrazione, ingrediente, veterinario, conservanti, alimenti origine animale, genuino, composizione, modalita conservazione, alimentare, esame, salsiccia, atmosfera protettiva, produzione

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