Direi che non ci dovrebbero essere dubbi, dato che anche il reg. 104/2000 limita gli obblighi del suo art. 4 (indicazione di: denominazione commerciale della specie, metodo di produzione, zona di cattura) alle sole categorie che hai riassunto (capitolo 3 della Nomenclatura Combinata).
Peraltro, nulla vieta di fornire indicazioni supplementari, purché veritiere e supportate da evidenze oggettive.
Giusta, quindi, la tua precisazione circa le informazioni che i tuoi fornitori dovranno produrre. Osservo unicamente che, mentre non ci dovrebbero essere problemi per il nome scientifico e, forse, il metodo di produzione, potresti avere qualche difficoltà nel sintetizzare le zone di cattura (come è noto, parliamo di pesce veloce del Baltico, ma …).
ciao
alf