Etichettatura preparazioni gastronomiche a base di pesce

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Oggetto:

Buongiorno a tutti, sono curioso di sentire il vostro parere riguardo l'argomento in oggetto...

Tempo fa, ho dovuto preparare l'etichetta per un grosso cliente per il quale produciamo e confezioniamo il baccalà alla vicentina. Su sua richiesta ho inserito anche il nome scientifico, il metodo e la zona di cattura dello stoccafisso che utilizziamo.

Andando però a guardarmi bene il Reg. CE 2065 del 2001 vedo che il campo di applicazione è: "Pesci, crostacei, molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, decapitati, gusciati, tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi , salati, in salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, atti all’alimentazione umana." e tra queste categorie non vedo come possano rientrare le preparazioni gastronomiche, sia pure a base di pesce.

Quindi, a mio parere non è necessario che nella mia preparazione gastronomica io debba inserire anche il nome scientifico, il metodo e la zona di cattura, perchè il mio Reg. di riferimento rimane il Reg CE. 1169 del 2011. E questa vale per il baccalà alla vicentina, come per una zuppa di pesce, un filetto di merluzzo panato, etc.

Ovviamente sarà chi mi fornisce la materia prima a dover indicare tutte queste informazioni, come garanzia di tracciabilità di prodotto, ma non io.

Qual è il vostro parere?

Grazie


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Oggetto: Etichettatura preparazioni gastronomiche a base di pesce
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Direi che non ci dovrebbero essere dubbi, dato che anche il reg. 104/2000 limita gli obblighi del suo art. 4 (indicazione di: denominazione commerciale della specie, metodo di produzione, zona di cattura) alle sole categorie che hai riassunto (capitolo 3 della Nomenclatura Combinata).

Peraltro, nulla vieta di fornire indicazioni supplementari, purché veritiere e supportate da evidenze oggettive.

Giusta, quindi, la tua precisazione circa le informazioni che i tuoi fornitori dovranno produrre. Osservo unicamente che, mentre non ci dovrebbero essere problemi per il nome scientifico e, forse, il metodo di produzione, potresti avere qualche difficoltà nel sintetizzare le zone di cattura (come è noto, parliamo di pesce veloce del Baltico, ma …).

ciao

alf


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Oggetto:

Grazie, come sempre, per la pronta e precisa risposta.

L'idea di fornire indicazioni più precise al consumatore è lodevole, ma nel nostro caso, rischierei, in buona fede, di fare il contrario: al di là del baccalà, dove magari il problema non si pone, per la zuppa di pesce ad esempio, visto utilizziamo etichette prestampate e che quindi non posso aggiornare all'istante, basterebbe un semplice cambio di fornitore (e conseguente cambio di zona di cattura ad esempio) per rischiare di fornire un'indicazione errata...quindi, almeno nel mio caso, preferisco dare meno indicazioni, ma che siano esatte...


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Oggetto:

Buongiorno a tutti!

Anch'io sarei interessata a questo argomento...

Quindi anche per Sushi e Surimi in quanto "preparazioni a base di pesce" non c'é obbligo di mettere in etichetta Nome scientifico+ zona e metodo di cattura??

Non riesco a trovare il riferimento di legge citato da Lei, dove si dice che le "preparazioni a base di pesce" sono escluse da questo obbligo...

(modalitá di applicazione... si riferisce al Reg. 2065/2001?)

Grazie del Vs aiuto!


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Oggetto:

Sì, mi riferisco al campo di applicazione del Reg. 2065/2001.


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Oggetto:

Buongiorno a tutti, riporto all'attenzione l'argomento: nell'allegato VII, parte B del Reg. CE 1169/2011, che indica quegli ingredienti che possono essere designati con la denominazione di una categoria, al punto 5 si parla anche di pesce e si legge che: "qualsiasi specie di pesce, quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro alimento, purchè la denominazione e la presentazione non facciano riferimento a una precisa specie di pesce" può essere designato genericamente "pesce".

A questo punto mi pongo qualche domanda: premesso che c'è scritto "possono" quindi poi ognuno agirà come meglio crede, ma sulla base di quanto scritto, nella mia zuppa di pesce io potrei scrivere, negli ingredienti, al di là degli ingredienti di altro tipo (pomodoro, olio extravergine di oliva, etc.) semplicemente pesce: se l'obiettivo della norma è fare in modo che le informazione per il consumatore siano il più trasparente possibile, come posso io essere trasparente se nella lista ingredienti scrivo semplicemente "pesce" invece di elencare le diverse specie di pesce che metto nella mia zuppa?

E poi mi chiedo: c'è una ragione per cui la stessa logica non si debba applicare ai molluschi e ai crostacei?

Beninteso, a me fa più comodo così, perchè mi accorcia l'etichetta e non mi espone a problemi nel caso in cui un particolare tipo di pesce sia difficilmente reperibile in un particolare momento, ma dal punto di vista del consumatore finale, mi sembra un passo indietro...

Sempre che io abbia interpretato correttamente la norma, naturalmente...


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Oggetto:

Il caso della zuppa di pesce mi pare particolare.

E' pur vero che, in questo caso, non si fa riferimento ad una particolare specie, ma, al tempo stesso, il “pesce” non è un semplice “ingrediente di un altro alimento”, bensì l'ingrediente che costituisce la ragion d'essere dell'alimento (infatti, una zuppa di pesce senza pesce non avrebbe molto successo).

Quindi la stretta applicazione dell'allegato VII, per quanto possibile, non soddisferebbe né il consumatore (come giustamente osservi), ma neppure il produttore, che non potrebbe vantare quali specie costituiscono l'aspetto premiante del suo prodotto (distinguendolo da altri analoghi). Si tratta, perciò, di uno di quei casi in cui il “possono” deve essere tenuto in debita considerazione.

Quanto a crostacei e molluschi, non saprei. L'unica cosa che mi viene in mente è legata all'elenco allergeni (ma ci sono anche i pesci...).


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Oggetto:

Sono d'accordo con la tua osservazione sulla zuppa, ma ad uno che si limitasse ad applicare il Reg 1169/2011 mettendo genericamente "pesce" nella lista ingredienti, non credo possa essere contestato nulla, dal momento in cui l'unico "purchè" previsto dalla norma è il fatto che la presentazione o la denominazione facciano riferimento ad una precisa specie di pesce...

E' chiaro che un produttore ha l'interesse a specificare ciò che mette, soprattutto se si tratta di ingredienti di pregio, ma il problema dello spazio a disposizione sulle etichette non è da poco, soprattutto in un prodotto complesso come la zuppa di pesce...


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Oggetto:

Puoi sempre ricorrere al "di cui":

pesce ...% (di cui coda di rospo ...%, pesce palla ...%)


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Parole chiave (versione beta)

ingrediente, etichetta, consumatore, base, prodotto, produzione, alimenti, molluschi, baccala, regolamento ue n 1169 2011, legge, elenco ingredienti, preparazione gastronomica, fornitore, alimentazione, olio extra vergine oliva, tracciabilita, merluzzo, stoccafisso, fresco, pomodoro, farina, allergeni, affumicato, surgelati, materia prima, congelato, salamoia

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