Data di Scadenza Prodotti Ittici

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Oggetto: Data di Scadenza Prodotti Ittici

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Sull'argomento esiste anche una Ordinanza MinSanità del maggio 1992 (in GURI n. 121 del 25.5.1992): Misure urgenti per la prevenzione delle parassitosi da anisakis, che, tra l'altro, dice:

Art. 3 Processi di risanamento

1. Al fine di garantire l'efficacia dei processi di bonifica o risanamento del pesce fresco trasferito dai mercati ittici, sotto vincolo sanitario, agli impianti di congelazione o surgelazione specificatamente autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della L. 30.4.62, n. 283, a tale trattamento dalla competente unità sanitaria locale, ovvero a quelli per la conservazione in scatola o in altre confezioni, previo trattamento termico, è necessario che:

a) le operazioni di decapitazione, eviscerazione ivi compresa quella delle sardine e delle alici, sfilettatura con verifica dell'assenza di parassiti nelle parti edibili e toelettatura finale, siano condotte in modo igienico ed accurato;

b) la tecnologia di applicazione delle basse temperature tenga conto dello spessore e della massa del prodotti da congelare in modo da garantire che - nei tempi all'uopo necessari, qualunque essi siano - si raggiungano al cuore del prodotto valori di temperatura di meno 20°C od inferiori; solo a partire dai valori così conseguiti, possono ritenersi sufficienti 24 ore di congelazione;

c) il tempo minimo di 10 minuti di trattamento termico deve ritenersi sufficiente a partire dal momento in cui i valori di temperatura in ogni punto del prodotto hanno raggiunto almeno i 60°C. Analogo criterio vale qualora il trattamento termico sia applicato nella fase finale di lavorazione a prodotti già confezionati.

2. Dell'effettuazione dei trattamenti di cui al comma 1, lett. b) è fatto obbligo di autocertificazione.

Art. 4 Preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo

1. Gli stabilimenti ed i laboratori autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della L. 30.4.62, n. 283, alla produzione di preparazioni alimentari a base di pesce crudo o praticamente crudo quale pesce affumicato a freddo, specialità gastronomiche a base di pesce crudo o ad esso assimilabile, possono operare secondo uno del seguenti criteri:

a) applicazione dei processi specifici di conservazione ai prodotti della pesca già congelati o surgelati:

provenienti rispettivamente da stabilimenti di congelazione in confezioni originali o da stabilimenti di surgelazione, specificatamente autorizzati al trattamento di bonifica di cui all'art. 3, lett. a) e b), scortati da autocertificazione, a cura del responsabile dello stabilimento, attestante il trattamento subito;

provenienti dall'estero conformemente alla disposizioni di cui all'art. 6;

b) approvvigionamento diretto di pesce fresco ovvero di pesce congelato o surgelato non trattato conformemente a quanto previsto dall'art. 3, lett. a) e b), e - dopo il completamento delle operazioni di cui all'art. 3, lett. a) - applicazione dei criteri di seguito indicati:

immediata congelazione alle condizioni di cui all'art. 3, lett. b) e successiva lavorazione secondo i processi specifici di conservazione impiegati;

lavorazione secondo i processi specifici di conservazione impiegati e successiva congelazione dei prodotti finiti confezionati, alle condizioni di cui all'art. 3 lett. b).

2. Il trattamento di congelazione di cui all'art. 3, lett. b), può essere effettuato anche sul pesce intero immediatamente dopo l'arrivo allo stabilimento. In tal caso le operazioni di cui all'art. 3, lett. a), devono essere effettuate prima dei processi specifici di conservazione.

3. I prodotti ottenuti secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono essere immessi sul mercato previo confezionamento.
 



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Parole chiave (versione beta)

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