Riferimenti legislativi formazione inerente igiene alimenti
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ieri ho avuto un audit di seconda parte e l'auditor mi ha segnalato la mancanza del riferimento legislativo per quanto riguarda la formazione obbligatoria inerente l'igiene degli alimenti e la periodicità per gli aggiornamenti. Oggi mi sono attivata nel cercare quanto richiesto. La mia azienda ha sede nella Provincia Autonoma di Trento e secondo la delibera provinciale n. 159 del 1 febbraio 2008 è il Responsabile Aziendale che deve definire frequenza, modalità e tempistiche di aggiornamento in funzione dell'attività svolta e dei prodotti manipolati. Ho interpretato bene quanto dice il riferimento legislativo? Esistono obblighi a livello nazionale oppure è corretto prendere come riferimento quanto stabilito a livello locale?
Grazie per i chiarimenti che mi darete.
p.s.
Oggetto: Riferimenti legislativi formazione inerente igiene alimenti
Per quanto riguarda i riferimenti normativi, li puoi trovare all'interno della stessa delibera (“pacchetto igiene”: es. reg. 852/04, capitolo XII).
Aggiungo che quanto riportato nella delibera ( E’ quindi compito degli operatori del settore alimentare garantire questo requisito individuando, in base alla tipologia di attività svolta, ai processi produttivi adottati, alla tecnologie produttive adottate, all’instabilità sotto il profilo microbiologico del prodotto finito un coerente programma di formazione i cui criteri e le modalità per l’attuazione dello stesso dovranno essere contenuti ed esplicitati nel piano di autocontrollo.) sia completamente condivisibile, né mi risulta che esistano disposizioni di diverso tenore.
L'unico rischio è che qualche fantasioso funzionario si inventi una disposizione tipo quella relativa ai CCP obbligatori (P.S. Quella discussione è rimasta in sospeso...qualcuno doveva riprendere l'argomento: ci sono novità?).
Anch'io sono d'accordo con te perchè non si può decidere a priori il monte ore di formazione e ogni quanto devo effettuare tale formazione senza distinguere bene le differenti realtà aziendali.
Quindi, posso definire io la quantità di ore da dedicare alla formazione igienico-sanitaria dei dipendenti ed entro quando dovrò fare un aggiornamento della stessa, naturalmente basandomi sulla tipologia di prodotto che la mia azienda tratta...
ho capito bene? A fronte di un programma aziendale predisposto per la formazione igienico-sanitaria del personale, un auditor lo ha ritenuto carente per la mancata indicazione della norma di riferimento?
Per analogia: se ad un controllo della polizia stradale la mia autovettura risulta in ordine, devo riferire in virtù di quale norma!
è avvenuto proprio così probabilmente più per curiosità che per dare avvio ad una non conformità...poi vista l'osservazione - che spero non venga formalizzata nel report finale, almeno così mi è stato detto, altrimenti so cosa rispondere - sono andata a spulciare le delibere provinciali che trattano tale argomento: la delibera n. 384 del 2003 imponeva un monte ore di formazione dalle 2 alle 12 ore in base alle mansioni svolte e l'obbligo di aggiornamento entro 5 anni. Con la delibera 159 del 2008 tali decisioni spettano al responsabile aziendale...come è giusto che sia...
Qualcuno puo allegarmi questa delibera... che se non ho capito male è della provicia autonoma di Trento, io non riesco a trovarla, qualcuno sa dirmi anche se esiste una delibera (della stessa provincia TN) sui requisiti strutturali per le imprese alimentari.