Integratori alimentari: etichettatura nutrizionale

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Oggetto:

Ciao a tutti!

Ai sensi del D.Lgs. 169/2004 (v. DirCE 46/2002)–(Integratori) l’etichettatura nutrizionale può riguardare i soli microcomponenti nutrizionali/funzionali e ed essere riferita alla sola dose giornaliera e non anche a 100g/ml:

Art. 6. Etichettatura 5.La quantita' delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, e' espressa numericamente sull'etichetta. 6.Le quantita' delle sostanze nutritive o delle altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta. Così è finora nella quasi totalità degli integratori e mi sembra del tutto logico, per piccole dosi giornaliere di vitamine, minerali, amminoacidi, estratti vegetali, non dover esprimere energia, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, saturi, sale con valori nulli, così come non dover esprimere i micronutrienti per 100 g/ml.

Però l' Articolo 49 del RegUE 1169/2011,

Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006 ,

dice:

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/201.

Cioè:

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Inoltre,

Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento.

Cioè, espressione anche per 100 g o per 100 ml

D’altra parte, all’Articolo 1 dello stesso RegUE 1169/2011 - Oggetto e ambito di applicazione

troviamo

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti.

Domanda: in virtù di questo paragrafo, per gli integratori può continuare la forma di etichettatura limitata ai soli micronutrienti e rapportata alla sola dose giornaliera? Grazie per i vostri contributi. Cordiali saluti, trentino

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Oggetto: Integratori alimentari: etichettatura nutrizionale
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao trentino, direi che la conferma alla tua conclusione si trova qui: 1169/11, SEZIONE 3 Dichiarazione nutrizionale

Art. 29 Rapporto con altra normativa

1. La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa:

a) Dir. 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

D'altro canto, come spesso avviene, la norma non impedisce che i valori siano espressi ANCHE rispetto ai 100 g di prodotto (elemento essenziale per permettere al consumatore di effettuare raffronti tra prodotti analoghi): direi che dipende dalla sensibilità del fabbricante.

Ciao

alf

P.S. L'argomento è interessante: perché non lo inserisci nel mio gruppo di discussione in Linkedin?


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Oggetto:

Grazie Alf!

Il 1169/2011: non so se definirlo un labirinto o una ginkana.

Sta di fatto che valutare/compilare etichette alla sua luce (!?!) richiede considerevoli risorse di tempo e costanti ripassi.

Cordiali saluti,

trentino


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Parole chiave (versione beta)

nutrizionale, regolamento ue n 1169 2011, quantita, integratore, etichetta, prodotto, alimenti, sale, zucchero, carboidrati, valori, grassi, proteine, conforme, vitamina, valore energetico, consumatore, integratori alimentari, acidi grassi saturi, scienze tecnologie alimentari, requisiti, energia

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