Tracciabilità vini: considerare anche additivi e coadiuvanti
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Attualmente sono impiegata in un’azienda vinicola e mi sto occupando di aggiornare il manuale di autocontrollo con le nuove normative.
Avrei bisogno, se possibile, di chiarimenti sull’argomento rintracciabilità in riferimento al Reg. (CE) n°178/02, in quanto andando ad effettuare la rintracciabilità, non so se considerare la rintracciabilità anche degli elementi secondari, come additivi e/o coadiuvanti.
Grazie in anticipo
Oggetto: Tracciabilità vini: considerare anche additivi e coadiuvanti
io personalmente tengo tracciato tutto quello che viene a contatto diretto con il prodotto alimentare: additivi, coadiuvanti tecnologici ed imballaggi primari (bottiglia e tappo) e li identifico con il numero di lotto dato dal fornitore, oppure allego la scheda bancale, oppure tengo il riferimento del DdT di consegna della merce.
C'è chi consiglia anche di mantenere la tracciabilità di eventuale materiale che non influisce direttamente con la sicurezza alimentare, ma che comunque è importante sotto altri aspetti; ad esempio l'etichetta del prodotto, significativa da un punto di vista legislativo, ma anche di aspetto esteriore del bene.
Buona giornata!
PS
Parole chiave (versione beta)
rintracciabilita, additivi coadiuvanti tecnologici, bottiglia, regolamento ce n 178 2002, prodotto, imballaggi, tracciabilita, etichetta, autocontrollo, prodotto alimentare, legislativo, fornitore, sicurezza prodotti alimentari