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avrei bisogno di confrontarmi con voi in merito all'indicazione nell'elenco ingredienti, di una sostanza utilizzata al solo scopo di aumentare la disponibilità degli attivi di un prodotto e che risulterebbe presente nel prodotto finito in misura inferiore al 1% (0,7%)
Vista la funzione svolta non sembrerebbe rientrare nè nella categoria degli additivi , nè dei coadiuvanti tecnologici definti dl Reg 1333/2008.
Ciò premesso , il dubbio che mi ponevo è se in questo caso è facoltà dell'operatore indicarlo comunque in etichetta pur essendo presente in % cosi irrisoria
Personalmente non intravedrei criticità alla dichiarazione della sostanza tra gli ingredienti anche in considerazione della funzione che svolgerebbe nei confronti della disponibilità degli attivi
"non sembrerebbe rientrare nè nella categoria degli additivi , nè dei coadiuvanti tecnologici": a questo punto sarebbe utile sapere di che stiamo parlando...
Si tratta di un ingrediente che ha lo scopo di prolungare il rilascio delle sostanze funzionali contentute nel prodotto ..
Se anche rientrasse nella categoria dei coadiuvanti tecnologici personalmente non intravedrei cmq un divieto all'indicazione in lista ingredienti visto che la norma nello specificare i casi di omissione e o esenzione si esprime in termini di possibilità ..
Normalmente il problema è quello di non dichiarare quello che invece si mette, anche in dosaggi minimi.
Più di 20 anni fa mi è capitato di un cliente accusato di eccesso di documentazione, che sembra a dir poco paradossale o forse solo incompreso. La documentazione in questione serviva alla rintracciabilità in epoca in cui si sapeva a mala pena di cosa si stesse parlando.
vi ringarzio molto per l'aiuto . Procederemo allora con l'indicazione dell'ingrediente non solo in considerazione del fatto che, come accennavate voi, la ratio delle norme in questo senso risederebbe nell'esatto opposto ( trasparenza e art 7 del 1169/2011 ) ma anche in considerazione del fatto che non mi sembra ci si esprima mai in termine di divieto di indicare, ma di possibilità di omettere " non è richiesta la menzione ..." (appunto art 20 ).
Aggiungo, per completezza, di considerare l'art. 2 lettera f del reg. 1169/2011, che riporto integralmente:
f) «ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;