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Buongiorno, vorrei la vostra opinione sull'argomento pangrattato in quanto ho sentito versioni discordanti. Se il pangrattato costituisce ingrediente di un alimento composito va indicato?
Il dubbio nasce 1) da un erronea, a mio parere, interpretazione dell'allegato I della 109/92 che tratta l'argomento pangrattato in questi termini:
il quale viene interpretato come autorizzazione a non indicare gli ingredienti
*ALLEGATO I - CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO. ______________________________________________________________ | | | | Definizione | Designazione | |_______________________________|______________________________| |Pangrattato di qualsiasi|"Pangrattato" | |origine . . . . . . . . . . . | |
Ulteriore confusione la crea DeGiovanni però con questo paragrafo:
"Il pangrattato comunque prodotto e utilizzato nella preparazione di un altro prodotto, può essere designato solo col termine "pangrattato". Due precisazioni sono necessarie. La prima è che il prodotto "pangrattato" venduto tal quale, deve riportare la lista degli ingredienti, in quanto la deroga suddetta è prevista solo per il pangrattato utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto. La seconda precisazione riguarda l'obbligo di riportare comunque in etichetta l'indicazione delle farine derivanti da cereali conteneti glutine"
Mi pare ci sia confusione tra designazione e descrizione del prodotto. O meglio, contestando DeGiovanni, a me pare che la norma mi dica che posso scrivere "pangrattato" in luogo di "Pangrattato di kamut" per esempio ma non che possa ometterne gli ingredienti. Non mi risultano ulteriori normative in materia.
Il titolo del citato all. 1 parla di "ingredienti", cioè di sostanze non vendute tal quali, bensì componenti (ingredienti, appunto) di un prodotto più complesso (tanto è vero che, nella sua prima versione, il 109/92 così definiva l'allegato 1: CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE RIENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DI UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒ SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO). Qualora l'ingrediente pangrattato fosse presente per più del 2% e fosse costituito da più componenti, questi andrebbero esplicitati. Vanno comunque indicati gli allergeni e, se presenti, (e fatta salva la deroga dei carry over che non svolgono più funzioni nel prodotto finito) gli additivi.
Al contrario, se il pangrattato non è un "ingrediente", bensì un prodotto venduto tal quale, De Giovanni individua due obblighi: 1) elenco degli ingredienti, 2) indicazione degli allergeni (eventuali). quindi:
- se si tratta di un prodotto composto, deve essere, ovviamente indicato l'elenco degli ingredienti. L''indicazione dell'origine (obbligatoria, stando a De Giovanni, solo se fonte di allergeni) potrà accompagnare la denominazione di vendita o, in alternativa, risultare dall'elenco degli ingredienti. In questo caso riterrei necessaria anche l'indicazione dei relativi quid. Es.: pangrattato - Ingredienti: pangrattato di kamut (... %), pangrattato di ... (... %), ...
- nel caso si tratti di prodotto costituiti da un solo ingrediente, privo di allergeni, potrebbe essere sufficiente denominarlo "pangrattato", poichè, come già detto, l'obbligatorietà dell'indicazione d'origine pare essere funzione della sola necessità di segnalare la presenza di allergeni. Quindi, il pangrattato di mais (ammesso che esista!) potrebbe essere denominato semplicemente "pangrattato", anche se nessuno rinuncerebbe ad indicarne l'origine.
In ogni caso, il mio personale suggerimento è di indicare SEMPRE l'origine del pangrattato, indipendentemente dalla possibile presenza di allergeni.
Il titolo del citato all. 1 parla di ingredienti , cioè di sostanze non vendute tal quali, bensì componenti (ingredienti, appunto) di un prodotto più complesso (tanto è vero che, nella sua prima versione, il 109/92 così definiva l allegato 1: CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE RIENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DI UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE PER I QUALI l INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒ SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO). Qualora l ingrediente pangrattato fosse presente per più del 2% e fosse costituito da più componenti, questi andrebbero esplicitati. Vanno comunque indicati gli allergeni e, se presenti, (e fatta salva la deroga dei carry over che non svolgono più funzioni nel prodotto finito) gli additivi.
Al contrario, se il pangrattato non è un ingrediente , bensì un prodotto venduto tal quale, De Giovanni individua due obblighi: 1) elenco degli ingredienti, 2) indicazione degli allergeni (eventuali). quindi:
- se si tratta di un prodotto composto, deve essere, ovviamente indicato l elenco degli ingredienti. l indicazione dell origine (obbligatoria, stando a De Giovanni, solo se fonte di allergeni) potrà accompagnare la denominazione di vendita o, in alternativa, risultare dall elenco degli ingredienti. In questo caso riterrei necessaria anche l indicazione dei relativi quid. Es.: pangrattato - Ingredienti: pangrattato di kamut (... %), pangrattato di ... (... %), ...
- nel caso si tratti di prodotto costituiti da un solo ingrediente, privo di allergeni, potrebbe essere sufficiente denominarlo pangrattato , poichè, come già detto, l obbligatorietà dell indicazione d origine pare essere funzione della sola necessità di segnalare la presenza di allergeni. Quindi, il pangrattato di mais (ammesso che esista!) potrebbe essere denominato semplicemente pangrattato , anche se nessuno rinuncerebbe ad indicarne l origine.
In ogni caso, il mio personale suggerimento è di indicare SEMPRE l origine del pangrattato, indipendentemente dalla possibile presenza di allergeni.
mi rendo conto solo ora di aver formulato malamente la domanda. La richiesta voleva in realtà capire se nel caso in cui il pangrattato venga utilizzato come ingrediente, sia necessario esplicitare gli ingredienti che lo compongono. Con un esempio ipotetico è sufficiente una etichetta del tipo "ingredienti: carne bovina, pangrattato, olio vegetale" o è necessario "ingredienti: carne bovina, pangrattato (farina di grando duro, acqua, sale, lievito etc etc), olio vegetale"?
Mi rendo conto che anche la mia risposta non è particolarmente chiara (e contiene pure qualche imprecisione). Provo ad affrontare l'argomento da un'altra parte.
L'art. 5, comma 12, lettera c) del 109/92 prevede queste deroghe all'elencazione dei componenti di un prodotto composto:
12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria: a) se l'ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore,... c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti
L'esimente della lettera a) appare non applicabile poichè non esiste "normativa comunitaria" che definisca la natura del "pangrattato" (al cui interno ci può essere di tutto...). Si tratta, quindi, di stabilire se quanto indicato dall'allegato 1 possa essere considerato valido per l'applicazione della lettera c). Personalmente ritengo di no, dato che la, diciamo così, semplificazione riguarda unicamente L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO e non l'elenco degli ingredienti.
Il principio della corretta e completa informazione del consumatore imporrebbe, quindi, (ma, ripeto, si tratta solo della mia opinione) l'elencazione dei componenti, con particolare riguardo per la specie botanica delle farine (allergeni).
Effettivamente ciò parrebbe in contrasto con quanto indicato da De Giovanni (ubi maior?), ma tant'è. Puoi indicarmi la fonte della citazione che hai riportato?
Mi rendo conto che anche la mia risposta non è particolarmente chiara (e contiene pure qualche imprecisione). Provo ad affrontare l argomento da un altra parte.
l art. 5, comma 12, lettera c) del 109/92 prevede queste deroghe all elencazione dei componenti di un prodotto composto:
12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria: a) se l ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore,... c) se l ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l elenco degli ingredienti
l esimente della lettera a) appare non applicabile poichè non esiste normativa comunitaria che definisca la natura del pangrattato (al cui interno ci può essere di tutto...). Si tratta, quindi, di stabilire se quanto indicato dall allegato 1 possa essere considerato valido per l applicazione della lettera c). Personalmente ritengo di no, dato che la, diciamo così, semplificazione riguarda unicamente l INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO e non l elenco degli ingredienti.
Il principio della corretta e completa informazione del consumatore imporrebbe, quindi, (ma, ripeto, si tratta solo della mia opinione) l elencazione dei componenti, con particolare riguardo per la specie botanica delle farine (allergeni).
Effettivamente ciò parrebbe in contrasto con quanto indicato da De Giovanni (ubi maior?), ma tant è. Puoi indicarmi la fonte della citazione che hai riportato?
Spero di esserti stato comunque utile.
Saluti.
alf
La fonte è ovviamente Le Etichette dei prodotti alimentari, 2^ edizione, paragrafo 3.4.18. Avevo omesso per brevità un "tra parentesi" che riporto ora "Il pangrattato comunque prodotto (costituito ad esempio da 3 o 4 tipi di pane) [...]"
Secondo me il "major" qui si è espresso male: convengo con te che gli ingredienti vadano esplicitati.
Parole chiave (versione beta)
pangrattato, ingrediente, prodotto, elenco ingredienti, allergeni, origine, farina, etichetta, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, composizione, prodotto alimentare, carne bovino, olio oliva, interpretazione, glutine, additivi, lievito, consumatore, sale, cereali, fonte allergeni, alimenti, pane, acqua, mais