Ciao Alfredo,
ero proprio in attesa del tuo intervento.
Ero certo che al tuo esame sarei apparso eccessivamente rigoroso.
Il nostro pacifico, sono convinto costruttivo, contendere mi sembra puntato su talune sostanze di altro tipo.
Delle quali non v’è ancora traccia nell’Allegato III del RegCE 1925/2006, almeno fino allo stato di aggiornamento da RegUE 1161/2011.
Tuttavia alcune, con obbligo di notifica, sono contemplata nel sito di MinSalute (vedasi precedente mia dichiarazione). Per queste non sono contemplati i quantitativi e nemmeno sono descritti gli effetti da poter indicare per consentire al consumatore scelte consapevoli. Non capisco la ragione.
Passando ora alle sostanze interessate dai claims del RegUE 432/2012, essendo le sole con effetti ufficialmente riconosciuti e definite quantitativamente sono personalmente convinto:
- che solo queste sono da ritenere ammessa per essere addizionate, vitamine e minerali compresi (nelle forme di cui al RegCE 1925/2006)
- che la loro aggiunta trova giustificazione solo se l’alimento viene portato almeno alle condizioni richieste per i rispettivi claims
- che, alla pari delle vitamine e minerali, anche per le altre sostanze deve valere la regola della notifica.
Opinione personale, ribadisco.
Probabilmente prevale il consumatore…
Cordiali saluti,
Antonio