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Vorrei sentire il vostro parere riguardo la dicitura che da il titolo alla discussione:
Nelle nostre produzioni stiamo pensando di utilizzare sale arricchito di iodio. Volevamo quindi apporre sui nostri prodotti il logo previsto dal decreto del Ministero della Salute del 29 marzo 2006.
Sto cercando di informarmi per capire quali siano (se ci sono) gli ulteriori vincoli all'uso di questo logo e se il nuovo Reg. CE 432 del 2012 possa in qualche modo influire sull'utilizzo di questo logo.
Da quel che ho capito sono due cose differenti che non necessariamente si escludono, ma volevo sentire il parere di chi è più esperto.
Ritengo che non ci sia conflitto tra il logo ed il seguente claim REgCE 1924/2006, fatta salva la condizione indicata (iodio mcg/100 g non inferiore a 15% RDA = 22,5 mcg/100 g)
FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]
L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite
solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato
della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo
6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune
sostanze di altro tipo agli alimenti.
Per quanto riguarda i claims di cui al RegUE 432/2012, io attenderei il 14 dicembre 2012 (data in cui si applica).
- Legge 55/05 Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica:
Art. 4 Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari
1. E' consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.
Art. 5 Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai D. L.vi 27.1.92, n. 109, e successive modificazioni, e 16.2.93, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.
- Il citato decreto 29.3.06 prevede che:
Art. 3 Logo per i prodotti che usano sale arricchito di iodio
1. Il logo che può essere apposto sulle confezioni dei prodotti alimentari che usano sale arricchito con iodio, in modo da consentire un rapido riconoscimento da parte del consumatore finale, come disposto dall'art. 5, comma 1, della L. 21.3.05, n. 55, è definito con le caratteristiche indicate nell'All. 3.
Dato che la frase “preparato con sale arricchito di iodio” non costituisce “indicazione sulla salute”, come quelle presenti nel reg. (UE) 432/12, detto regolamento non è coinvolto nella faccenda.
Naturalmente (il richiamo fatto al decr.to leg.vo 77/93 ci rimanda al reg. 1169/11) sarà necessaria una dichiarazione nutrizionale.
Oltre al sale (indicazione obbligatoria) esiste la possibilità di indicare anche lo iodio, se presente in quantità significativa (cfr. all. XIII, parte A del citato regolamento).
A questo proposito, ricordo che la quantità di iodio presente nel sale arricchito è definita dal decr. Minsanità 562/95:
Art. 1
1. È autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato di iodato di potassio e del sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e di iodato, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto; si applicano le tolleranze di cui all'art. 1 del D.M. 1.8.90, n. 255 (N.d.r. +40% -20%).
13) La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell’Autorità e l’esame da parte della Commissione.
Indicazioni circa la differenza tra entrata in vigore ed applicazione si possono trarre da qui e da qui , anche se, mi pare, gli stessi estensori dei documenti non abbiano le idee chiare sino in fondo (o, almeno, non riescono a sfuggire dal linguaggio iperlegale).
Una risposta un poco più comprensibile sono riuscito a dedurla (S.E. & O.) dalla definizione di regolamento:
(i regolamenti) sono direttamente applicabili , ossia l'entrata in vigore del regolamento e la sua applicazione nei confronti dei destinatari non necessita di alcun atto di ricezione interna da parte degli Stati membri (in altre parole, aggiungo io, le due date sono coincidenti).
In deroga a questa regola generale, (stando a quanto ho compreso) l'eventuale data di applicazione subentra nei casi in cui, come quello in esame, il legislatore valuti necessario consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi, concedendo loro un margine temporale supplementare rispetto ai venti giorni successivi alla pubblicazione in GUCE (data di entrata in vigore).
Attendere il 14 dicembre 2012 è, quindi, a mio avviso, un'opportunità e non un obbligo: se alemar78 si è adeguato, le indicazioni del 432/12 le può già utilizzare (senza che ciò, come ho già scritto, risulti in contrasto con il marchio del DM 23.9.06).
Secondo voi come dovrei comportarmi con un prodotto che verrà venduto anche all'estero? Il fatto che sia presente il bollino "Preparato con sale arricchito di iodio", ai sensi di un decreto italiano e non ai sensi di una normativa europea potrebbe crearmi problemi per l'estero?
io verificherei se rientra tra i requisiti qui sotto (RegCE 1924/2006) ed aggiungerei al logo italiano il claim CE corrispondente.
FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]
L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite
solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato
della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo
6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune
sostanze di altro tipo agli alimenti (1).
AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O
[NOME DEL O DEI MINERALI]
L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono
consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte
naturale di «[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI
MINERALI]».
Se il prodotto non rientra, non applicheri nemmeno il logo italiano.