Sinceramente vorrei evitare i claim....se non è il caso di mettere il bollino non lo metto piuttosto. E' che volevo avere delle fonti e non sono riuscito a trovare nulla per ora...
Sinceramente vorrei evitare i claim....se non è il caso di mettere il bollino non lo metto piuttosto. E' che volevo avere delle fonti e non sono riuscito a trovare nulla per ora...
Al quesito di alemar78 (posso vendere all'estero con il bollino?) ritengo di poter rispondere di sì, in base a due considerazioni. La prima fa semplicemente riferimento al principio della libera circolazione e, più in particolare, a quello del reciproco riconoscimento: Il principio del reciproco riconoscimento garantisce la libera circolazione delle merci e dei servizi senza dover ricorrere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Uno Stato membro non può vietare la vendita sul proprio territorio di un prodotto legalmente fabbricato in un altro Stato membro, nemmeno qualora le prescrizioni tecniche o qualitative differiscano da quelle imposte ai suoi prodotti nazionali. Questo dovrebbe risolvere la faccenda, ma può essere interessante verificare se, a parte la libera circolazione, il prodotto possa essere considerato conforme non solo alla normativa italiana, ma anche a quella comunitaria. Il testo cui fare riferimento, come osserva trentino, è il regolamento 1924/06, dato che la frase “sale arricchito di iodio” può senz'altro essere considerata un'indicazione nutrizionale. Si tratta a questo punto di stabilire se il nostro sale è “fonte di iodio” o “ad alto contenuto di iodio”. Ci viene in aiuto il citato regolamento che, al considerando 21, dice: ...le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali "con …", "reintegrato …", "aggiunto …" o "arricchito …" dovrebbero essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione "fonte di …". Quindi: L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa... Sia la direttiva 90/496, sia il regolamento 1169/11, prevedono, per lo iodio, una quantità significativa pari a: (150 μg x 15%) = 22,5 μg/100 g. Dato che, come ho ricordato in una mia precedente dichiarazione, il nostro sale arricchito presenta (cfr. art. 1 Decr. Minsanità n. 562/95) un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto, direi che alemar78 può esportare (ovviamente in ambito UE, per il resto del mondo, passo...) senza problemi. Saluti. alf
In GURI n. 253 del 29.10.2012 è pubblicato un decreto che, tra l'altro, contiene la nuova locandina da apporre in prossimità degli scaffali che contengono il sale.
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