Ciao st.louis,
dopo tanta dissertazione mi è venuto in mente che vale anche la pena ricordare un aspetto importante attinente al caso caffè come a casi analoghi, quando il prodotto venduto al consumatore non corrisponde a ciò che in effetti consumerà: nel presente caso, la bevanda caffè.
RegCE 1924/2006
Art.5
1. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:
i)è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate,…
3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.
Va cioè tenuto conto che le quantità e l’efficacia previste e richieste devono essere possedute dalla bevanda caffè.
Non so se ciò sarà fattibile o facile per l’ inulina o fibre in generale e per i polifenoli.
Cordiali saluti,
trentino