Il concetto dell'ultima trasformazione sostanziale mi risulta mutuato dalla normativa doganale (cfr. REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92, art. 24).
Esso è stato ripreso, da ultimo ed in maniera un pochino più chiara di quanto risulta dal documento citato da pi.esse, nella legge 4/11 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari:
Art. 4, comma 2
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
Sulle caratteristiche della suddetta legge, segnalo un mio articolo.
Data l'attuale situazione degli organi legislativi nazionali, non nutro alcuna fiducia sull'esito di tale norma, destinata all'oblio così come quelle che l'hanno preceduta.
Direi, comunque, di mantenere separati i concetti di “made in Italy” da quelli di origine degli ingredienti: sono cose differenti.