Pasta alimentare per ristorazione - confezionamento

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Oggetto: Pasta alimentare per ristorazione - confezionamento

Sulla possibilità di vendere pasta alimentare allo stato sfuso, ecco ciò che ho trovato:

D.P.R. 9.2.01 n. 187, art. 9:

4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4°C, con tolleranza di 3°C durante il trasporto e di 2°C negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse".

Come si vede, il legislatore non si dilunga sulle caratteristiche dell'imballo, lasciando ciò alla piena responsabilità dell'OSA.

Il fatto che sia ammessa la vendita di paste “fresche” sfuse, farebbe concludere, che nulla vieti lo stesso metodo di distribuzione per quelle “secche” (o, almeno, io non ho trovato nulla e mi stupirebbe il contrario, ma posso sbagliarmi).

Altro discorso è quello, se ben capisco l'accenno di marco896 alla grande distribuzione, della vendita di pasta sfusa con modalità “self-service” (dispenser dal quale il consumatore attinge).

Ecco una mia riflessione in merito:

Cominciamo a vedere cosa si intende per “sfuso” (109/92, art. 16): prodotti non preconfezionati... venduti previo frazionamento; prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente; prodotti precofezionati ai fini della vendita immediata.

A ciò aggiungo la Circolare MiAP 168/03 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari" che, alla voce “Prodotti venduti sfusi” dice:

« Relativamente alla dicitura "vendita immediata", si precisa che essa significa "vendita a libero servizio" senza la presenza di un addetto.»: vendere senza la presenza di un addetto” cioè “self-service”.

A questo punto rimane da decidere se sia possibile effettuare questa fusione: prodotti non preconfezionati... ai fini della vendita immediata.

Io, malgrado la fiducia che marco896 ripone nelle mie capacità, non so rispondere.

Quanto alla rintracciabilità, concordo sul fatto che “ogni contenitore in plastica dovrà contenere esclusivamente pasta con lo stesso lotto”.

Sul fatto che sia realmente così, lasciatemi avere forti dubbi...



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Parole chiave (versione beta)

pasta, produzione, paste, consumatore, fresco, alimentare, preconfezionato, operatore settore alimentare, rintracciabilita, confezionamento, temperatura, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, paste fresche, pubblicita prodotti alimentari, imballaggi

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