Denominazione prodotti a base carne con aggiunta acqua >5%
TAFF: Talkin´about Food Forum
Sei qui: Legislazione Alimentare --> Denominazione prodotti a base carne con aggiunta acqua >5%
Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Denominazione prodotti a base carne con aggiunta acqua >5%, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.
l'allegato VI paragrafo 6 del Regolamento (CE) n°1169/2011 recita:
Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.
E' noto che i prodotti a base di carne spesso ricevono un'aggiunta di acqua durante il processo produttivo, soprattutto nei prodotti cotti.
Significa che se produco un prodotto a base di carne con acqua aggiunta superiore al 5%, il mio prodotto lo devo chiamare, ad esempio: petto di tacchino arrosto con acqua aggiunta, oppure petto di tacchino arrosto in salamoia?
Qualcuno riuscirebbe a risolvermi questo dubbio?
Anticipatamente ringrazio.
Oggetto: Denominazione prodotti a base carne con aggiunta acqua >5%
Abbiamo 3 possibili casistiche che vado ad illustrare di seguito:
A) Prodotto finito: 130 kg
prodotto finito – ingredienti: 130 kg -130 kg = 0 kg acqua aggiunta, 0/130*100 = 0% => nessuna dichiarazione, né in denominazione di vendita, né in elenco ingredienti
B) Prodotto finito: 136 kg
prodotto finito – ingredienti: 136 kg - 130 kg = 6 kg acqua aggiunta, 6/136*100 = 4,4% => nessuna dichiarazione, né in denominazione di vendita, né in elenco ingredienti
C) Prodotto finito: 138 kg
prodotto finito – ingredienti: 138 kg - 130 kg = 8 kg acqua aggiunta, 8/138*100 = 5,8% => dichiarazione in denominazione di vendita e 5,8 % in elenco ingredienti
Restano comunque i dubbi sulle tipologie di prodotto a cui si applica l’obbligo!
Grazie trentino per tutte le risposte che hai dato.
Mi trovo allineato su tutto, anche se già immagino l'inapplicabilità di fatto di questo requisito, soprattutto per quei prodotti che "viaggiano" nelle vicinanze del 5%!
Già il legislatore aveva previsto l'obbligatorietà di indicare la presenza di acqua e specificare la percentuale di carne; ora addirittuara inserirne la presenza nella denominazione di vendita...
Mah, prevedo guerre tra produttori...
Parole chiave (versione beta)
acqua, prodotto, ingrediente, carne, petto tacchino, elenco ingredienti, porzione, regolamento ue n 1169 2011, pesche, processo produttivo, cotto, base, peso, requisiti, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, preparazioni base carne, alimenti, salamoia, prodotto base carne