Le precisazioni di Antonio sono opportune, dato che i riferimenti da me indicati sono validi quando il miele è venduto come tale.
Per il miele utilizzato quale ingrediente, il già citato D.Lgs. 179/04 prevede che:
e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine "miele" nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
Il miele per uso industriale è così definito:
3. Il miele per uso industriale è il miele che è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:
a) avere un gusto o un odore anomali;
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;
c) essere stato surriscaldato.