Corso alimentaristi: cosa cambia col DL 69/2013?

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Oggetto:

Salve a tutti!

Vorrei la vostra interpretazione di quanto stabilito dalla normativa italiana. Vi porto il caso della Regione Veneto, ma credo si possa ampliare il ragionamento anche ad altre Regioni.

Normativa di riferimento:

Articolo 14 (agg. 2): Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica [e di altri trattamenti vaccinali].

E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000. [(vedi nota *)].

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

Art. 37 - Libretto di Idoneità Sanitaria (agg. 1): Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munto del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art.3, comma primo, n.3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria distribuito al sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.

Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

  • Legge Regionale n° 41 del 19/12/2003 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica.

Art. 1 - Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari:

1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui l’interessato ne faccia esplicita richiesta.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;

b) le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a);

c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.

Art. 5 - Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande:

1. L’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica" viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo.

Art. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie:

[(N.d.R.: commi da 1 a 7 omissis)]

7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

[(N.d.R.: comma 7-ter, aggiunto dalla legge di conversione, omissis)]

La mia domanda è pertanto: secondo voi è stato abolito solo il libretto (cartaceo) o il libretto e anche la formazione sostitutiva?

La mia interpretazione è che la Legge Regionale n°41/2003 aveva già sostituito gli articoli ora abrogati dal Decreto Legge n°69/2013 e che pertanto questa, per il Veneto, non abbia alcun impatto.

L'altra interpretazione è che il D.L. n°69/2013 abbia abrogato il libretto e quanto fatto in sostiuzione ad esso. Se fosse giusta questa seconda interpretazione, in tutta Italia sarebbe obbligatoria solo la formazione indicata nel Reg. (CE) 852/2004.

Attendo correzioni e/o opinioni.

Grazie!


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Oggetto: Corso alimentaristi: cosa cambia col DL 69/2013?
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao skuertis,

non ho approfondito molto ma dal seguente tratto del titolo della LR Veneto 41/2003 "collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica", deduco che ciò che ha fatto il Veneto è avvenuto in applicazione o su delega di Norma nazionale (finanziaria 2013 appunto).

Mi viene in mente qualcosa riguardante le regioni montane/montuose...(?)

La mia personale interpretazione è che il D.L. n°69/2013 non fa altro che estendere la regola della formazione a tutto il territorio nazionale , se già non lo fosse.

Cordiali saluti,

trentino

 


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Oggetto:

Uhm, forse mi sono spiegato male. provo a riformulare, lasciando perdere la normativa regionale

Il DL 69/2013 ha abolito il libretto sanitario in tutta Italia. Pertanto tutte le norme regionali che sono intervenute in merito (con corsi sostitutivi o altro) decadono automaticamente?

Ovvero, per quanto riguarda la formazione degli alimentaristi reata valido solo quanto detto dal Pacchetto Igiene o le norme regionali che sono intervenute a modificare localmente la 283/62 sono ancora attive?

O ancora, le ASL/Regioni possono imporre dei requisiti minimi alla formazione deglia limentaristi o tutto è lasciato all'autocontrollo?


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Parole chiave (versione beta)

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