Quale valore aggiunto porta certificarsi BRC e IFS

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Oggetto:

Quale valore aggiunto conferisce alla sicurezza e qualità dei prodotti la certificazione BRC e IFS per le aziende che già operano nel rispetto dei Regolamenti del cosiddetto Pacchetto Igiene?


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Oggetto: Quale valore aggiunto porta certificarsi BRC e IFS
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

in realtà sia BRC che IFS pongono l'attenzione in modo più specifico su tutti gli aspetti che il pacchetto igiene prescrive. mettono le aziende in condizione di dare evidenza di molte più cose e "pretendono" delle chiare assunzioni di ruoli e responsabilità che vanno nello specifico: ad esempio sarà necessario un severissimo e documentato controllo di vetri, legno, ceramica, plastica; il pest control è da effettuare rispettando certi criteri, la manutenzione deve rispettare certe regole così come le pulizie. importante è la comunicazione interna ed esterna (e le relative evidenze!)

...e poi BRC e IFS consentono di esportare all'estero!

non so se sono stata chiara, ma se hai da chiedere fai pure!


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Oggetto:

Opinione personale: sto maturando la convinzione che di questa e di altre certificazioni volontarie, lodevoli nel periodo pre-pacchetto igiene, non sia più giustificata la sopravvivenza, avendo assunto praticamente il solo ruolo di pseudo licenze per l’esportazione o per la vendita!

Volontarie, ma fino a che punto?

Continuamente rinfrescate, come i detersivi, sempre NUOVO!

Chi le ferma più?


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Oggetto:

Caro trentino, pienamente d'accordo!

A partire dagli anni '90 (periodo nel quale anch'io ebbi a che fare con norme e certificazioni) ho assistito ad un proliferare di aggiornamenti, riedizioni e nuove emissioni che mi assomigliano tanto a scaltre operazioni di marketing (anche gli autori delle norme e le società di certificazione devono campare...) più che ad effettive necessità.

Ma, forse, sono solo troppo vecchio per capire il nuovo.

saluti

alf


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Oggetto:

Per noi hanno dato un bel valore aggiunto sia di businnes allargando all'estero i nostri mercati, sia di sicurezza infatti, con la certificazione BRC e l'approfondimento di certe temetiche ora tutti gli aspetti critici li tratto con ragionamento oggettivo e con un'attenta analisi del rischio, ogni singola scelta decisiva per la sicurezza alimentare dell'azienda è fatta con l'analisi del rischio. Inoltre la norma BRC, rispetto al pacchetto igiene ti aiuta a focalizzare l'attenzione sugli aspetti importanti e pratici della trasformazione alimentare.

Saluti

Omar

 


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Oggetto:

Ciao Alf,

la saggezza è considerata prerogativa dei vecchi!

Che sia affermazione interessata, visti i miei  63?

Cordialmente,

trentino


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Oggetto:

Ciao Omar,

praticamente tutto quanto è già disposto dal Pacchetto Igiene!

Che ciascuna azienda potrebbe decidere di applicare autonomamente, senza usufruire di  un  certificatore.

Purtroppo nella pratica non è possibile...non riesci a  vendere... perché ormai il sistema e ben-architettato così.

Certificazione volontaria... obbligatoria!


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Oggetto:

Ciao Trentino,

è proprio questa la differenza... un'azienda non può decidere di applicare o meno il paccetto igiene, è una normativa cogente quindi lo deve fare e basta, propio perchè è normativa cogente è sempre piuttosto opinabile e soggettiva mentre una BRC ti dice esattamente e molto esplicitamente  cosa e come deve essere implementato. Per esempio non mi risulta che nessun articolo del pacchetto igiene si esprima come il punto il punto 5.3 del BRC "L’azienda deve avere un’adeguata attrezzatura per la rilevazione dei corpi estranei ed assicurare la sua efficacia operativa" e di seguito:  

5.3.1          ‑Deve esserci un’attrezzatura per la rilevazione dei corpi estranei a meno che si possa giustificare che non è necessaria. Tale giustificazione deve essere documentata. L’attrezzatura per la rilevazione deve essere collocata in modo da massimizzare il rilevamento dei corpi estranei nel prodotto finito.

5.3.2          ‑La sensibilità del rilevamento deve essere specificata e devono essere applicate le migliori pratiche relativamente alla natura dell’alimento, alla collocazione del rilevatore e ad ogni altro fattore che influisca sulla sensibilità dello stesso.

5.3.3          Il rilevatore di metalli o corpi estranei deve comprendere i seguenti aspetti basandosi sulle migliori pratiche:

  • un allarme su un sistema di arresto a nastro
  • un sistema di rifiuto automatico, che devi il prodotto contaminato fuori dal flusso del prodotto oppure in un’unità di sicurezza accessibile solo a personale autorizzato
  • dei rilevatori in linea che localizzino la presenza del contaminante ed effettivamente segreghino il prodotto contaminato.
  • Ci devono essere procedure documentate che specifichino l’azione correttiva e di analisi da intraprendere in caso di rilevamento di metalli o di corpi estranei.

5.3.4          L’azienda deve stabilire ed implementare procedure per l’operatività, il monitoraggio di routine, la verifica e la taratura del rilevatore di metalli o di altri corpi estranei. Ciò deve includere come minimo:

  • frequenza e sensibilità dei controlli
  • autorizzazione del personale addestrato a compiere determinate operazioni
  • documentazione dei controlli.

5.3.5          L’azienda deve stabilire ed implementare azioni correttive e procedure di registrazione nel caso in cui le operazioni di monitoraggio e di verifica rilevino un qualunque guasto al rilevatore di metalli o di corpi estranei. Le azioni devono comprendere una combinazione di isolamento, quarantena e reispezione di tutti gli alimenti prodotti dall’ultima verifica di accettazione del rilevatore di metalli o di altri corpi estranei.

Oppure  relativamente alla formazione degli operatori, la 852/2004 allegato 2 capitolo 12 recita:

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un

addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di

attività;

2. che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5,

paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano

ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP; e

3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di

formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

MENTRE IL PUNTO 7.1 DEL BRC RECITA:

 

                FUNDAMENTAL

                   L’azienda deve assicurare che il personale che svolge lavori che influenzano la sicurezza, legalità e qualità del prodotto siano dimostrabilmente competenti nel condurre le loro attività, attraverso l’addestramento, l’esperienza lavorativa o la qualifica.

7.1.1          Tutto il personale, incluso quello temporaneo e gli appaltatori, deve essere adeguatamente addestrato prima di iniziare il lavoro ed adeguatamente supervisionato durante il periodo di lavoro.

7.1.2          Qualora il personale sia impegnato in attività collegate ai punti critici di controllo, deve esserci un addestramento specifico e procedure documentate di monitoraggio.

7.1.3          L’azienda deve mettere in atto programmi documentati che coprano le necessità di addestramento del personale pertinente. Questi devono includere come minimo:

  • identificazione delle necessarie competenze per i ruoli specifici
  • messa a disposizione dell’addestramento o di altre azioni per assicurare che il personale abbia le necessarie competenze
  • riesame ed audit dell’implementazione ed efficacia della formazione e della competenza del docente
  • considerazione dell’erogazione della formazione nelle opportune lingue degli addestrati.

7.1.4          Le registrazioni di tutti gli addestramenti devono essere disponibili. Ciò deve includere come minimo:

                       nome dell’addestrato e conferma della presenza

  • data e durata
  • titolo o contenuti del corso come opportuno
  • fornitore della formazione.

7.1.5          ‑L’azienda deve periodicamente riesaminare le competenze del personale e fornire la relativa formazione come opportuno. Ciò potrebbe essere sotto forma di addestramento, aggiornamento, istruzione, affiancamento o esperienza sul campo.

Mi sembra sia abbastanza chiara la differenza..

senza parlare poi di argomenti quali la Responsabilità della Direzione o il migliormanto continuo.

Saluti

Omar

 

 

 

 


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Oggetto:

Ciao Omar,

BRC e IFS sono dei manuali molto ben dettagliati, ma pur sempre solo dei manuali di applicazione delle disposizioni  del Pacchetto Igiene.

Certamente la certificazione è un valido servizio per chi non ha risorse interne adeguate  soprattutto per l’implementazione di quanto previsto dal Pacchetto Igiene . Non penso però che la certificazione sollevi dalle responsabilità; da questo punto di vista essere o non essere certificati conta uguale!

Il problema sta nel fatto che l’ operatore del settore alimentare che è in grado di implementare e applicare il Pacchetto Igiene con le sole proprie risorse interne (magari, perché no, applicando pari-pari le prassi BRC e IFS) si trova a non veder riconosciuta commercialmente la qualità e sicurezza dei propri prodotti come chi è certificato.

Una lex non Lex.


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