Posto che la marcatura di identificazione può essere considerata facente parte delle indicazioni obbligatorie (art. 13 del Reg. UE n°1169/11), direi che, in assenza di altre specificazioni, possono essere considerati i riferimenti dimensionali di cui al citato articolo.
Un'altra eventuale indicazione può essere dedotta da quanto previsto per il codice dei centri d'imballaggio delle uova, il quale: “Deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.” (cfr. art. 9 del Reg. CE n°589/08).