D.Lgs. 109/1992
Art. 6 Designazione degli aromi
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3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la
caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella
preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati
nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro
denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".
3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano
il chinino o la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra
parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura
"incluso chinino" o "inclusa caffeina".
3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o
previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene
caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a
150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta,
nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della
bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra
parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4
dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in
mg/100 ml.
3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano
alle bevande a base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di
estratto di te', la cui denominazione di vendita contenga il termine
"caffe'" o "te'".