Sono fatte salve le seguenti eccezioni o eventuali disposizioni nazionali:
Articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie
1. c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
Articolo 21 - Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.
Articolo 41 - Bevande alcoliche
In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.