Responsabilità dati etichetta per prodotti commercializzati

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Oggetto:

Secondo voi chi è responsabile per quanto viene dichiarato in etichetta: il reale produttore o l'azienda che commercializza, a proprio nome, merce prodotta da altri?

Chiaramente in etichetta è dichiarato il reale stabilimento di produzione.


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Oggetto: Responsabilità dati etichetta per prodotti commercializzati
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Sino al 13 dicembre 2014 hai due possibilità:

  • Decreto Legislativo n°109/92il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;
  • Regolamento (UE) n°1169/11L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto;

Come vedi, il regolamento è inequivocabile.

D'altra parte, qualunque sia l'opzione scelta nel caso del D.Lgs. 109/92 (fabbricante, confezionatore o venditore) è chiaro che, se soltanto uno di questi compare in etichetta, è lui che risponde di tutto.

In alternativa sarà necessario specificare, ad esempio, che tizio confeziona (e/o produce) per conto di caio: in questo caso sarà quest'ultimo ad avere la responsabilità delle dichiarazioni.


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Oggetto:

Nell' ipotesi "prodotto da...per...", a tutela di rivalsa civilistica, suggerisco un contratto che definisca la "paternità" dell'etichettatura.


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Parole chiave (versione beta)

etichetta, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, prodotto, legislativo, regolamento ue n 1169 2011, operatore settore alimentare, alimenti, produzione

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