Secondo voi chi è responsabile per quanto viene dichiarato in etichetta: il reale produttore o l'azienda che commercializza, a proprio nome, merce prodotta da altri?
Chiaramente in etichetta è dichiarato il reale stabilimento di produzione.
Secondo voi chi è responsabile per quanto viene dichiarato in etichetta: il reale produttore o l'azienda che commercializza, a proprio nome, merce prodotta da altri? Chiaramente in etichetta è dichiarato il reale stabilimento di produzione.
Sino al 13 dicembre 2014 hai due possibilità: Come vedi, il regolamento è inequivocabile. D'altra parte, qualunque sia l'opzione scelta nel caso del D.Lgs. 109/92 (fabbricante, confezionatore o venditore) è chiaro che, se soltanto uno di questi compare in etichetta, è lui che risponde di tutto. In alternativa sarà necessario specificare, ad esempio, che tizio confeziona (e/o produce) per conto di caio: in questo caso sarà quest'ultimo ad avere la responsabilità delle dichiarazioni.
Nell' ipotesi "prodotto da...per...", a tutela di rivalsa civilistica, suggerisco un contratto che definisca la "paternità" dell'etichettatura.
etichetta, prodotto, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, legislativo, regolamento ue n 1169 2011, operatore settore alimentare, alimenti, produzione
Assenza di etichetta su prodotto
Abilitazione all'esercizio della professione
Responsabile della sicurezza alimentare
Sciroppo: test stabilita', shelf life, conservanti
Acqua potabile: le nuove disposizioni del Dlgs 23/2023
Rilascio attestato HACCP in Lombardia
Etichettatura: conformita' al D.Lgs 109/92