Obbligatorietà rintracciabilità interna in gastronomie

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Oggetto: Obbligatorietà rintracciabilità interna in gastronomie

Buongiorno,

qualche giorno c'è stato un controllo dei NAS presso un mio cliente proprietario di un Albergo con annesso ristorante per la somministrazione di pasti agli ospii dell'Albergo ed agli avventori esterni. Durante il controllo ci è stato contestato l'assenza di rintracciabilità ai sensi degli articoli 7 e 18 del Reg.CE 178/2002 in quanto non erano state previste le schede di produzione per i sorbetti e i gelati che venivano prodotti in cucina e conservati con opportuna etichetta recante Denominazione del prodotto, Data di produzione, Data di abbattimento e TMC. Ma secondo voi può un organo di controllo decidere cosa debba o non debba fare un OSA? Dove finisce il compito degli organi di controllo ed inizia quello del consulente?



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Parole chiave (versione beta)

controllo, produzione, operatore settore alimentare, rintracciabilita, prodotto, gelato, consulente, regolamento ce n 178 2002, tmc, ristorante, etichetta

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