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chiedo una informazione: secondo voi è da considerarsi obbligatoria la rintracciabilità interna in una gastronomia che, pur non disponendo di Riconoscimento Comunitario (i.e. Numero di Riconoscimento CE), vende direttamente al consumatore finale ed ai ristoranti?
Grazie!
Oggetto: Obbligatorietà rintracciabilità interna in gastronomie
Se la gastronomia vende i prodotti al consumatore finale non è obbligata alla rintracciabilità interna, nè a quella cosiddetta "a valle".
Nel caso, invece, venda i prodotti ai ristoranti è obbligata alla cosiddetta rintracciabilità "a valle"; cioè dev'essere in grado di dimostrare a "chi" ha venduto "cosa" e di conseguenza alla rintracciabilità interna.
Se vende ai ristoranti, sei sicuro/a che non necessiti di Bollo CE?
Non ritengo del tutto esatta l'informazione fornita da Lombardi: la rintracciabilità "a monte" è sempre obbligatoria; infatti la valutazione delle merci nell'apposito registro previsto dalla manualistica d'Autocontrollo con relativo registro per l'eventuale apertura di non conformità è il punto fondamentale di un Piano d'Autocontrollo.
Un ingresso non valutato non permetterebbe ad un Piano d'essere credibile; la merce in ingresso dovrà essere annotata segnando i relativi documenti di trasporto (bolle o fatture di fornitura) in quanto, nel caso in cui si presentasse l'eventualità di un Richiamo da parte del produttore o della ASL per alimenti non conformi, questo registro permetterebbe di stabilire se quell'alimento sia stato venduto o meno nell'esercizio.
Se sono un artigiano (ad esempio nel settore della produzione di pasta fresca) e vendo solo al consumatore finale non sono tenuto alla rintracciabilità "a valle" né a riportare i lotti sui cartellini esposti al pubblico, ma dovrò pur dar conto della farina e degli ingredienti che utilizzo.
Infatti non ho scritto che la rintracciabilità "a monte" non è obbligatoria ma che non lo è quella interna qualora la gastronomia venda al solo consumatore finale.
A mio modo di vedere, la cosiddetta rintracciabilità interna rientra nella rintracciabilità a monte.
Poniamo il caso di
- affettati, salse, paste fresche,… acquistati sfusi al banco;
- pasti consumati al bar o ristorante.
Il consumatore accusa un malore, es. allergia / tossinfezione / ….
Ritengo che sulla base di dati forniti dal consumatore (scontrino fiscale, etichetta del preincarto, informazioni sul tipo di menù consumato,…) sia obbligo del dettagliante / ristoratore disporre di traccia del percorso interno dei prodotti o degli ingredienti: dal momento dell’acquisto fino al momento di servizio al consumatore.
qualche giorno c'è stato un controllo dei NAS presso un mio cliente proprietario di un Albergo con annesso ristorante per la somministrazione di pasti agli ospii dell'Albergo ed agli avventori esterni. Durante il controllo ci è stato contestato l'assenza di rintracciabilità ai sensi degli articoli 7 e 18 del Reg.CE 178/2002 in quanto non erano state previste le schede di produzione per i sorbetti e i gelati che venivano prodotti in cucina e conservati con opportuna etichetta recante Denominazione del prodotto, Data di produzione, Data di abbattimento e TMC. Ma secondo voi può un organo di controllo decidere cosa debba o non debba fare un OSA? Dove finisce il compito degli organi di controllo ed inizia quello del consulente?
Ciao, secondo me si, essendo organo di controllo, o meglio più che decidere cosa deve fare, perchè quello è il compito del legislatore/governo, deve verificare l'applicazione della legge. Se a suo parere non è stata applicata, l'organo di controllo può sanzionare in base a quanto dice la legge. Il compito degli organi di controllo finisce dove dice la legge che li regola, il compito del consulente, invece, inizia dal contratto che firmi e, se il cliente ti chiede evitami guai con gli organi di controllo, tu (eticamente e in modo deontologico) gli eviti guai.
A presto
Parole chiave (versione beta)
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