Derivati del pomodoro - normativa e definizioni

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Oggetto: Derivati del pomodoro - normativa e definizioni

Vedi:

D.M. 23 settembre 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005).
Definizione di passata di pomodoro: La denominazione di vendita «Passata di pomodoro» è riservata al prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l'aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell'acqua di costituzione in modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto.
 



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Parole chiave (versione beta)

pomodoro, gazzetta ufficiale, frutta, sale, fresco, acqua, separazione, aroma, residui, prodotto, semi

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