Bevande spiritose con gradazione alcolica inferiore a 15%vol
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Il REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89
all’articolo 2 lettera c) c’è scritto “avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %”
quindi a detta di questo regolamento non si possono fare prodotti alcolici al di sotto di 15% di alcol.
Sul mercato esistono dei liquori e/o bevande spiritose (acqua, zucchero, alcol, aromi, eventuali coloranti ammessi) che hanno gradazione inferiore a 15 % ad esempio 11% o 13%.
Arrivo al dunque: quale regolamento o deroga viene applicato per produrre i sopracitati prodotti con gradazione sotto ai 15% vol?
Grazie a tutti.
Oggetto: Bevande spiritose con gradazione alcolica inferiore a 15%vol
Il vino, la birra, i vini liquorosi, vini aromatizzati e altri hanno i propri regolamenti.
Quindi probabilmnete il Regolamento (CE) N. 110/2008 non si applica ai prodotti che intendo io. Specifico, ingredienti: acqua, alcol di origine agricola, saccarosio, aromi ammessi e coloranti ammessi. con tenuto alcolico 13% o 11%. Questo prodotto secondo me è un liquore, ma non riesco a trovare il regolamento e/o legge che lo regoli. Non voglio fare nomi commerciali, ma per intenderci velocemente dirò che è di solito servito come aperitivo di color aranciato di nota marca italiana prodotto in piemonte (il prodotto inizia con la A e finisce con la L), viene anche servito con le bollicine per fare lo spritz.
Ritengo che ci si possa riferire al settore delle “bevande alcoliche”.
Di seguito i testi che ho reperito sull'argomento:
Decreto Ministero Industria 6 settembre 1988 n. 438 (in G.U. 244, 17.10.88) Attuazione della Dir. n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nella etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale
Decreto Ministero delle Finanze 27 marzo 2001 n. 153 (in S.O. 95 a G.U. 97, 27.4.01) Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico e sulle materie prime alcoligene
Circolare Ministero dell'Industria 12 marzo 2001 n. 166 (in G.U. 66, 20.3.01):
“Risultano attualmente in circolazione in ambito comunitario, pertanto, bevande di fantasia costituite da succhi di frutta o altri liquidi alimentari con aggiunta di alcool etilico o acquaviti (rum, whiski, grappa, ecc..) in misura inferiore al 15% e confezionate in contenitori generalmente utilizzati per il confezionamento delle bevande analcoliche, quali 275 ml e 330 ml.
Alla luce di quanto sopra, considerata anche l'accettazione di tale situazione da parte della Commissione europea, considerato che tali bevande cosi confezionate devono poter circolare in ambito comunitario e che anche le aziende italiane devono poter competere al riguardo con le aziende di altri Paesi, si precisa che la gamma obbligatoria, di cui all'All. 1. punto 4, del D.L. n. 451/76, come modificata dal D. L.vo 106/92, per quanto riguarda le bevande spiritose, si applica solo alle bevande disciplinate dal Reg. CEE 1576/89, aventi titolo alcolometrico non inferiore a 15% vol.
Di conseguenza tutte le altre bevande contenenti alcool etilico o acquaviti, aventi titolo alcolometrico inferiore a 15% vol, hanno libertà di gamma fino all'adozione di una specifica norma comunitaria.”
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1958 , n. 719
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del
commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e
non gassate confezionate in recipienti chiusi.
definisce analcoliche le bevande con alcol no superiore a 1% (1,2%vol).
Deduco che oltre 1,2% vol possono essere denominate bevande alcoliche,
fatte salve le denominazioni specifiche normativamente previste per bevande alcoliche particolari per ingredienti o titolo alcolometrico.
Il prodotto è destinato sia per il mercato italiano sia per quello europeo.
I decreti e circolari italiane valgono solo per i prodotti venduti in Italia.
Se il prodotto va all'estero (Europa) quale legge., regolamento i prodotti devono sottostare, visto che il regolamento CE 110/2008 non è applicabile in questo caso?
Secondo me c'è un vuoto legislativo comunitario o io non sono in grado di capire la situazione (molto + facile).
A livello comunitario comunque questi prodotti sono contemplati si veda per esempio il REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 che riguarda gli additivi alimentari dove dove al numero della categoria "14.2.8 Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %" si parla chiaramente di bevande alcoliche / bevande spiritose sotto i 15% di alcol.