Ritengo che ci si possa riferire al settore delle “bevande alcoliche”.
Di seguito i testi che ho reperito sull'argomento:
Decreto Ministero Industria 6 settembre 1988 n. 438 (in G.U. 244, 17.10.88) Attuazione della Dir. n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nella etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale
Decreto Ministero delle Finanze 27 marzo 2001 n. 153 (in S.O. 95 a G.U. 97, 27.4.01) Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico e sulle materie prime alcoligene
Circolare Ministero dell'Industria 12 marzo 2001 n. 166 (in G.U. 66, 20.3.01):
“Risultano attualmente in circolazione in ambito comunitario, pertanto, bevande di fantasia costituite da succhi di frutta o altri liquidi alimentari con aggiunta di alcool etilico o acquaviti (rum, whiski, grappa, ecc..) in misura inferiore al 15% e confezionate in contenitori generalmente utilizzati per il confezionamento delle bevande analcoliche, quali 275 ml e 330 ml.
Alla luce di quanto sopra, considerata anche l'accettazione di tale situazione da parte della Commissione europea, considerato che tali bevande cosi confezionate devono poter circolare in ambito comunitario e che anche le aziende italiane devono poter competere al riguardo con le aziende di altri Paesi, si precisa che la gamma obbligatoria, di cui all'All. 1. punto 4, del D.L. n. 451/76, come modificata dal D. L.vo 106/92, per quanto riguarda le bevande spiritose, si applica solo alle bevande disciplinate dal Reg. CEE 1576/89, aventi titolo alcolometrico non inferiore a 15% vol.
Di conseguenza tutte le altre bevande contenenti alcool etilico o acquaviti, aventi titolo alcolometrico inferiore a 15% vol, hanno libertà di gamma fino all'adozione di una specifica norma comunitaria.”